E’ valida la delibera con la quale l’assemblea condominiale ripartisce le spese per la riparazione dei frontalini e delle fioriere dei balconi a carico di tutti i condomini in base ai millesimi e non a carico esclusivo dei proprietari degli stessi.
Giovedi 28 Settembre 2017 |
Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21641/2017 pubblicata il 19 settembre scorso, confermando il proprio orientamento sul punto.
IL CASO: Una società proprietaria di un immobile all’interno di un condominio impugnava la delibera con la quale l’assemblea condominiale aveva ripartito i costi per la manutenzione e la riparazione dei frontalini e delle fioriere dei balconi e dei terrazzi in base alle tabelle millesimali, chiedendone la nullità o l’annullamento in quanto secondo quanto sostenuto dalla società le stesse andavano poste a carico dei soli proprietari dei balconi e dei terrazzi e non dovevano essere ripartiti secondo le tabelle millesimali di proprietà. L’impugnazione veniva rigettata dal Tribunale e la sentenza di primo grado veniva confermata in appello. La società condomina, quindi, proponeva ricorso per Cassazione sulla scorta di un solo motivo deducendo “la violazione dell'articolo 12 preleggi e articoli 1362, 1363 e 1366 c.c., in quanto la corte territoriale avrebbe interpretato in maniera non corretta il regolamento di condominio e avrebbe omesso di valutare le obiezioni da essa ricorrente sollevate contro la decisione di primo grado”.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, ritenendo la decisione della Corte di Appello conforme ai principi degli stessi giudici di legittimità, con la sentenza in commento ha rigettato il ricorso osservando che: “che gli elementi esterni, quali i rivestimenti della parte frontale e di quella inferiore, e quelli decorativi di fioriere, balconi e parapetti di un condominio, svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto all'intero edificio, del quale accrescono il pregio architettonico, costituiscono, come tali, parti comuni ai sensi dell'articolo 1117 c.c., n. 3, con la conseguenza che la spesa per la relativa riparazione ricade su tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprieta' di ciascuno (Cass., Sez. 2, n. 6624 del 30 aprile 2012, Rv. 622451-01; Cass., Sez. 2, n. 568 del 19 gennaio 2000, Rv. 532976-01)”.