Cds: quando il rifiuto di sottoporsi all'alcooltest non è reato

Cds: quando il rifiuto di sottoporsi all'alcooltest non è reato
Giovedi 28 Settembre 2017

La IV Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40758/2017 chiarisce in quali ipotesi ricorre la contravvenzione di cui all'art. 186 comma 7 Cod. Strada per aver rifiutato il conducente di sottoporsi agli accertamenti alcoolimetrici.

Il caso: la Corte di appello in punto di responsabilità confermava integralmente la sentenza con la quale il Tribunale aveva dichiarato la penale responsabilità di B.S. per il reato di cui al l'art. 186 comma 7 del D.Lgs. n. 285 del 1992, perchè questi si era rifiutato di sottoporsi all'accertamento relativo all'assunzione di sostanze stupefacenti o alcolemiche, a seguito di un controllo della Polizia, mentre era alla guida di un autoveicolo.

B.S. impugna la sentenza avanti alla Corte di Cassazione, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sua responsabilità penale: infatti i Giudici di merito avevano ritenuto provata la sua responsabilità penale sulla base del suo rifiuto a sottoporsi all'alcool test, ma non avevano considerato che:

  • i Carabinieri intervenuti non potevano accertare il suo tasso alcolemico, atteso che la loro auto di servizio era sprovvista del sistema per l'alcooltest;

  • il suo rifiuto era riferito in realtà all'intenzione dei Carabinieri di accompagnarlo presso l'Ospedale posto ad una distanza di circa 10 km dal luogo in cui lui era stato fermato.

    La Corte di Cassazione, nel ritenere fondata la doglianza, rileva quanto segue:

  • secondo consolidata giurisprudenza di legittimità il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcoolimetrici (art. 186 C.d.S., comma 7) non è integrato laddove il conducente si oppone all'accompagnamento presso il più vicino ufficio o comando, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi terzo e settimo di detto articolo;

  • la suddetta ipotesi si è verificata nel caso di specie nel quale l'invito (rivolto all'odierno ricorrente) a seguire i carabinieri non era riconducibile: a) nè al comma 3, in quanto i Carabinieri non possedevano l'etilometro; b) nè al comma 4, in quanto i militari non avevano invitato il B. presso il più vicino ufficio o comando;

  • il rifiuto opposto dal B. non era stato dallo stesso opposto ai sensi dell'art. 186, comma 5, in quanto di detto disposto difettava un fondamentale presupposto di operatività (ovvero l'accadimento di un incidente stradale).

  • il rifiuto del B. all'adempimento dell'obbligo di seguire i Carabinieri presso l'Ospedale, sito a molta distanza dal luogo del fatto, non ha integrato la contravvenzione prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 3.

Allegato:

Cass. penale Sez. IV Sentenza del 07/09/2017 n.40758


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