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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIAMPI Francesco M. - Presidente -
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
Dott. GIANNITI Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere -
Dott. COSTANTINI Francesca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.S., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/04/2016 della Corte di appello di Caltanisetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Pasquale Gianniti;
udito il Procuratore generale, nella persona del Sostituto Dott. CUOMO Luigi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore del ricorrente, avv. Gianluca Amico, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
1. La Corte di appello di Caltanissetta con la sentenza impugnata, in punto di affermazione di responsabilità, ha integralmente confermato la sentenza 26/11/2013 con la quale il Tribunale di quella città aveva dichiarato la penale responsabilità di B.S. per il reato p. e p. dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art.186, comma 7 perchè, in data (OMISSIS), in località (OMISSIS), si era rifiutato di sottoporsi all'accertamento relativo all'assunzione di sostanze stupefacenti o alcolemiche, a seguito di un controllo della Polizia, mentre era alla guida di un autoveicolo.
In punto di trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha sostituito la pena inflitta in primo grado (mesi 3 di arresto ed Euro 1.000.00 di ammenda) con quella del lavoro di pubblica utilità di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54 per la durata di mesi 3 e giorni 4.
2. Avverso la citata sentenza, tramite difensore di fiducia, propone ricorso il B. denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sua responsabilità penale (al ricorso allega la sentenza della Corte di appello ed il verbale di fon. del 5/05/2013). ...
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