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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno - Presidente -
Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -
Dott. ABETE Luigi - Consigliere -
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara - Consigliere -
Dott. CAVALLARI Dario - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21098/2013 proposto da:
GIAB IMMOBILIARE DI G.A. & C SAS (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONCA D'ORO 378, presso lo studio dell'avvocato CARMELO MONACO, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA, 59 INT. 4, presso lo studio dell'avvocato PAOLA GIARDINA, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6394/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2017 dal Dott. DARIO CAVALLARI;
uditi l'Avvocato Carmelo Monaco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, e l'Avvocato Paola Giardina, che ne ha chiesto il rigetto;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.
Con atto di citazione la GI.AB Immobiliare snc conveniva in giudizio il Condominio (OMISSIS), avanti al Tribunale di Roma, chiedendo che fosse dichiarata nulla od annullata o privata di efficacia la Delib. Condominiale 18 marzo 2002, in quanto i costi per la manutenzione e riparazione dei frontalini e delle fioriere dei balconi e dei terrazzi che ne fruivano dovevano gravare sui relativi proprietari e non dovevano essere ripartiti secondo le tabelle millesimali di proprietà.
Si costituiva il condominio convenuto, il quale chiedeva il rigetto della domanda della società attrice e, in via riconvenzionale, l'accertamento che quest'ultima era tenuta al pagamento delle spese comuni. ...
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