Abbandono della casa coniugale e addebito della separazione: i presupposti

A cura della Redazione.
Abbandono della casa coniugale e addebito della separazione: i presupposti

Con l'ordinanza n. 8071/2025 la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in merito ai presupposti in presenza dei quali l'allontanamento dalla casa coniugale può comportare una dichiarazione di addebito della separazione.

Martedi 8 Aprile 2025

Il caso: Con ricorso per separazione Tizio chiedeva al Tribunale di Brescia di dichiarare la separazione personale con addebito a carico della moglie, Mevia, deducendo che;

- l'allontanamento dalla casa coniugale nel 2012 era avvenuto a sua insaputa e che successivamente la moglie si era recata nella casa coniugale solo nei fine settimana per consentire gli incontri padre - figlia;

- che dall'aprile 2012 marito e moglie non avevano più intrattenuto rapporti affettivi e sessuali per decisione esclusiva della moglie;

- che la moglie, dopo essersi trasferita presso i suoi genitori, aveva tenuto comportamenti contrari all'art. 143, secondo comma, c.c. per non averlo assistito dopo le dimissioni ospedaliere a seguito di due interventi;

- aveva quindi subito maltrattamenti fisici e psicologico da pare della moglie anche di fronte alla figlia;

- riferiva di avere inviato alla moglie nel corso degli anni una serie di sms manifestandole il dissenso all'abbandono dell'abitazione coniugale che aveva formalizzato con raccomandata, fax e pec.

La moglie si costituiva, convenendo per la separazione e chiedendo il rigetto della domanda di addebito.

Il Tribunale addebitava la separazione a Mevia, che proponeva appello: la Corte distrettuale, in riforma della sentenza di primo grado, revocava la dichiarazione di addebito a carico della moglie; per il giudice di secondo grado la storia coniugale così come ricostruita dalle emergenze processuali non consentiva di addossare alla sola sig.ra Mevia la responsabilità di avere causato la fine del matrimonio, matrimonio problematico sin dall'inizio e che si era andato nel corso degli anni, nonostante il progetto genitoriale, sempre più deteriorato fino ad arrivare a svolgersi con modalità senz'altro inizialmente imposte da Mevia ma alla fine accettate anche dal marito.

Tizio ricorre in Cassazione, che, nel rigettare il ricorso, ribadisce quanto segue:

a) secondo i consolidati principi di legittimità, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;

b) pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito;

c) il volontario allontanamento dal domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, ove attuato unilateralmente dal coniuge, cioè senza il consenso dell'altro coniuge, costituisce violazione del dovere matrimoniale di convivenza ed è conseguentemente di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale in quanto porta all'impossibilità della convivenza, a meno che l'autore della condotta abbandonica non abbia dimostrato l'esistenza di una giusta causa ex art. 146 c.c. o che l'abbandono sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto;

d) costituisce una "giusta causa", la presenza di situazioni di fatto di per sé incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare: in proposito è stato chiarito che non costituisce "giusta causa" il solo fatto che il destinatario della relativa domanda abbia confessato al consorte di nutrire un sentimento affettivo nei confronti di un'altra persona, essendo necessaria la prova che l'allontanamento sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge (anche in reazione alla confessione ricevuta) o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile;

e) peraltro, si è precisato che ai fini dell'esclusione del nesso causale tra la condotta violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio e l'impossibilità della prosecuzione della convivenza, non assume rilievo la tolleranza dell'altro coniuge, non essendo configurabile un'esimente oggettiva, che faccia venire meno l'illiceità del comportamento, né una rinuncia tacita all'adempimento dei doveri coniugali, aventi carattere indisponibile, anche se la sopportazione delle condotte altrui rappresentate come causa di addebito può essere presa in considerazione, unitamente ad altri elementi, quale indice rivelatore del fatto che l'affectio coniugalis era già venuta meno da tempo.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 8071 2025


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