D.I contro la banca che rifiuta di consegnare copia della documentazione 

D.I contro la banca che rifiuta di consegnare copia della documentazione 

Il diritto del cliente di una banca ad ottenere da quest'ultima copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato attraverso lo strumento del decreto ingiuntivo.

Martedi 8 Aprile 2025

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8173/2025, pubblicata il 28 marzo 2025.

Come disposto dal quarto comma dell’art. 119 del Testo Unico Bancario “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.

IL CASO: Nella vicenda esaminata, una società, cliente di una banca, richiedeva ed otteneva dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti di quest'ultima per la consegna di copia della documentazione di tutte le operazioni intercorse in un periodo di circa tre anni.

Avverso l'ingiunzione, la banca proponeva opposizione, che veniva accolta dal Tribunale.

Anche il successivo giudizio di appello, promosso dalla società, originaria ingiungente, si concludeva a favore della banca.

Nel confermare la sentenza del Tribunale, i giudici della Corte di Appello osservavano che il diritto riconosciuto al cliente della banca dall'art. 119 del Testo Unico Bancario non può essere esercitato con le forme del decreto ingiuntivo, sia perché la documentazione in questione deve essere preventivamente formata - non potendosi quindi parlare di mera consegna - sia perché, nel caso esaminato, mancava il requisito dell'esigibilità, essendosi la società, cliente della banca, rifiutata di anticipare le spese di estrazione delle copie richieste.

Pertanto, l'originaria ricorrente, rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio di merito, investiva della questione la Corte di Cassazione, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 119 TUB e 633 c.p.c., per avere i giudici della Corte territoriale erroneamente escluso la sussistenza del requisito dell'esigibilità, che secondo la ricorrente si era verificato nel momento del rifiuto da parte della banca di consegnare la documentazione richiesta.

LA DECISIONE: Il ricorso della società è stato ritenuto fondato dalla Cassazione, che, rinviando la causa alla Corte di Appello di provenienza per un nuovo esame, ha ribadito i seguenti principi di diritto, ai quali i suddetti giudici dovranno conformarsi:

  1. il diritto alla consegna di copia della documentazione regolato dall'art. 119 TUB, in quanto diritto sostanziale tutelabile in via pienamente autonoma in sede giurisdizionale, può essere esercitato anche mediante lo strumento processuale del ricorso per decreto ingiuntivo, avendo lo stesso ad oggetto la consegna di copia della documentazione, indipendentemente dalle modalità che si rendano necessarie per la realizzazione di tale copia;

  2. il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, previsto dal quarto comma dell'art. 119 TUB, si configura come vero e proprio diritto sostanziale la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, il cui riferimento sistematico generale può ravvisarsi negli obblighi integrativi strumentali di cui agli artt. 1175,1374 e 1375 c.c.. Esso si applica anche a situazioni soggettive che, se pur derivanti da un rapporto concluso, non hanno ancora esaurito nel tempo i loro effetti;

  3. l'oggetto della domanda monitoria fondata sul disposto di cui all'art. 119 TUB è costituito dal diritto di ottenere la consegna documentale, diritto che, quindi, si connota nei termini non di un facere bensì di un dare, tale essendo l'obbligazione ineseguita dalla banca e della quale si chiede la tutela in sede giurisdizionale.

Il rifiuto della cliente della banca di corrispondere la somma da quest’ultima richiesta per i costi relativi al rilascio della documentazione, hanno concluso gli Ermellini, non fa venir meno l'esigibilità della pretesa monitoria azionata dalla stessa. Come affermato in altri arresti giurisprudenziali di legittimità, l'art. 119, quarto comma, TUB si limita a prevedere, che "al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione".

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 8173 2025

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