Con l'ordinanza n. 3359/2025 la Corte di Cassazione chiarisce quale sia ufficio giudiziario competente per valore in caso di ricorso per decreto ingiuntivo per la consegna di documentazione bancaria ex art. 119 comma 4 D.lgs. 385/1993.
Giovedi 20 Febbraio 2025 |
Il caso: La società Alfa otteneva dal tribunale di Torino un decreto ingiuntivo con il quale si ingiungeva alla Banca Delta Spa di consegnare a parte ricorrente copia dei contratti di finanziamento, delle polizze assicurative e degli estratti delle rate pagate, oltre accessori e spese; la Banca proponeva opposizione eccependo l'incompetenza per valore del giudice adito, rilevando che
- i costi di consegna delle copie della documentazione bancaria (pubblicizzati anche sul sito) ammontavano "ad Euro 1, 00 per ogni singolo documento archiviato in formato elettronico ed Euro 10, 00 per ogni singolo documento archiviato in forma cartacea";
- la controversia rientrava nella competenza per valore del Giudice di Pace sia ante riforma Cartabia che post riforma.
Il Tribunale osservava che il valore della controversia non poteva essere che determinato sul "costo di produzione" delle predette copie, richieste ex art. 119 Tub, e che, nella sostanza, rappresentavano la "parte del rapporto in contestazione": di conseguenza, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla banca, declinava la propria incompetenza per valore con revoca del decreto ingiuntivo e concessione del termine per la riassunzione dinanza al giuidce di pce competente.
La soc. Alfa propone ricorso per regolamento di competenza, rilevando che il Tribunale di Torino avrebbe dovuto respingere l'eccezione di incompetenza per valore, in quanto l'oggetto della richiesta ex art 119 T.U.B. è costituito dal diritto del cliente a ricevere a proprie spese copia della documentazione di cui al predetto articolo e, di conseguenza, il costo per la realizzazione delle copie in questione costituisce semplicemente una spesa necessaria e funzionale, ma pur sempre esterna ed accessoria alla realizzazione di tale diritto, senza però che il valore dello stesso possa identificarsi in essa.
Per la Cassazione il motivo è fondato sulla base delle seguenti argomentazioni:
a) la domanda spiegata in via monitoria era volta all'esecuzione di un presunto obbligo di facere e tale domanda, essendo ritenuta dall'attore di valore indeterminabile, è stata correttamente proposta dinanzi al Tribunale, e non, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata, dinanzi al giudice di pace;
b) l'eccezione della parte opponente non meritava di essere accolta in quanto, nella specie, la richiesta di consegna della documentazione bancaria sottintendeva l'esercizio del diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, D.Lgs. n. 385 del 1993, avente natura di diritto sostanziale e fondamento negli obblighi di buona fede in executivis (Cass. n.35039/2022), involgente controversia di valore indeterminabile;
c) la comprovata strumentalità dell'attività di produzione delle copie rispetto a quella di consegna della documentazione richiesta da chi vanta il diritto non può che importare l'impossibilità di riferire il valore del procedimento monitorio ai costi di produzione delle copie, per quanto esigui essi siano;
d) risulta quindi corretta la valutazione originariamente effettuata dalla parte ricorrente, circa l'indeterminabilità del valore della domanda, in considerazione del fatto che l'oggetto di questa deve intendersi riferito al diritto di ottenere la consegna documentale, anche a fini di acquisizione della prova.