I dieci giorni per la compiuta giacenza scadono di sabato: conseguenze

I dieci giorni per la compiuta giacenza scadono di sabato: conseguenze

In tema di perfezionamento per compiuta giacenza della notifica degli atti giudiziari eseguita a mezzo del servizio postale, se il termine di dieci giorni scade di sabato si proroga al primo giorno successivo non festivo.

Venerdi 11 Luglio 2025

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza 17127/2025, pubblicata il 25 giugno scorso.

IL CASO: La vicenda approdata all’esame dei giudici di legittimità nasceva da un decreto ingiuntivo ottenuto da un corriere contro una società a titolo di rimborso di un'ammenda dalla stessa "anticipata" all'Agenzia delle Dogane per un servizio di trasporto effettuato.

Il decreto veniva notificato a mezzo del servizio postale. Il tentativo di consegna del plico eseguito in data 28/12/2016 aveva esito negativo. Nella stessa data, l’agente postale provvedeva a spedire alla società ingiunta la relativa raccomandata informativa, che non veniva ritirata entro il termine dei dieci giorni (07 gennaio 2016), che era un sabato.

Il decreto ingiuntivo veniva opposto con atto notificato in data 17/2/2017.

Nel difendersi, l’originaria creditrice, eccepiva l’inammissibilità dell’opposizione per essere stata notificata tardivamente, oltre il termine dei quaranta giorni previsti dall’art. 641 c.p.c., decorrenti dalla notifica del decreto ingiuntivo.

All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale accoglieva l’eccezione della creditrice opposta e rigettava l’opposizione.

Dello stesso avviso la Corte di Appello, la quale chiamata a pronunciarsi sul gravame proposta dall’originaria società ingiunta, confermava la decisione del Tribunale.

I giudici della Corte territoriale, nel ritenere tardiva l’opposizione, rilevavano che vertendosi in materia di notificazione di atti giudiziari a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della legge n. 890/1982, la notificazione doveva considerarsi eseguita decorsi 10 giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data di ritiro del piego se anteriore e, pertanto, essendo la notifica stata eseguita in data 7/1/2017 (dieci giorni dal 28/12/2016, data di spedizione della raccomandata), l'opposizione notificata in data 17/2/2017 era da considerarsi tardiva.

Pertanto, avverso la decisione della Corte di Appello, l’originaria società ingiunta proponeva ricorso per Cassazione deducendo, tra i motivi dell’impugnazione, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 4 comma 3 e dell'art. 8 commi 2 e 4 della legge n. 890/1982 nonché degli artt. 140 e 145 cod. proc., civ. per avere i giudici territoriali erroneamente individuato il termine di decorrenza iniziale dei 40 giorni, previsti dall'art. 641 cod. proc. civ. per l'opposizione, nel 7 gennaio 2017, che era un sabato, invece che nel giorno 9 gennaio 2017, che era un lunedì.

LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione la quale, nell’accoglierlo con rinvio della causa alla Corte di Appello di provenienza, in diversa composizione, ha richiamato il principio giurisprudenziale di legittimità secondo il quale il termine di dieci giorni di cui all'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 deve:

essere qualificato come termine "a decorrenza successiva" e, pertanto, computato secondo il criterio di cui all'art. 155, primo comma, cod. proc. civ., cioè escludendo il giorno iniziale (data della spedizione della lettera raccomandata) e conteggiando quello finale;

deve ritenersi compreso fra quelli "per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza" di cui all'art. 155, quinto comma, cod. proc. civ.

Di conseguenza, hanno osservato gli Ermellini, ove il "dies ad quem" del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Nel caso di specie, hanno concluso, applicando tale principio, la notifica del decreto ingiuntivo si deve ritenere perfezionata il 9/1/2017, il lunedì successivo al 7/1/2017 (sabato). Pertanto, essendo l'opposizione stata notificata in data 17/2/2017, la stessa è da considerarsi tempestiva, avendo l’ingiunta rispettato il termine di 40 giorni stabilito dall'art. 641, primo comma, cod. proc. civ.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 17127 2025

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