La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 27655 del 3/12/2020 chiarisce quando può dirsi perfezionata la compiuta giacenza nel caso in cui la notifica dell'avviso di accertamento non abbia avuto esito positivo.
Mercoledi 9 Dicembre 2020 |
Il caso: La Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta da G.M. avverso l'avviso di accertamento e alla conseguenziale cartella di pagamento contenenti ripresa a tassazione di maggiori ricavi a fini Irpef, Iva e Irap relativamente all'anno di imposta 1999. 2.
Per la CTR il contribuente era decaduto dal diritto di impugnare la cartella esattoriale, siccome la notificazione dell'avviso di accertamento, che ne costituiva il presupposto, doveva ritenersi effettuata per compiuta giacenza, essendo decorsi dieci giorni dalla sua spedizione all'indirizzo del destinatario.
Il contribuente contestava la circostanza di non aver mai ricevuto la raccomandata informativa della giacenza medesima.
G.M. ricorre in Cassazione, deducendo l'erroneità della sentenza per aver immotivatamente ritenuto perfezionata la notificazione dell'avviso di accertamento, da ritenersi invece nulla o inesistente, come dimostrato dagli stessi documenti prodotti dall'Agenzia delle Entrate.
Per gli Ermellini il ricorso è fondato e deve essere accolto; sul punto osservano che:
a) è appurato che la prima raccomandata di notifica non era stata correttamente notificata - e infatti l'agente postale dà atto nella relativa relata che non ha raggiunto il domicilio del destinatario;
b) nonostante questo, la CTR riteneva corretta la procedura dando atto della affissione dell'atto presso l'Albo pretorio comunale e della compiuta giacenza della seconda raccomandata informativa;
c) in relazione alla seconda raccomandata informativa, della stessa si deve dare prova del tentativo infruttuoso di notificazione, unica circostanza che legittima il deposito presso l'ufficio postale e la eventuale compiuta giacenza;
d) nel caso di specie, la CTR ha ritenuto erroneamente che la compiuta giacenza sia correttamente maturata, omettendo di rilevare che alcuna prova il notificante ha fornito dell'esito del tentativo di notificazione, non essendo a tale scopo sufficiente la prova della mera spedizione; tanto determina la necessità di rinnovare l'incombente.