Con due ordinanze pubblicate a distanza di circa venti giorni l’una dall’altra (nr. 25940/2021 del 24 settembre 2021 e nr. 28227/2021 del 14 ottobre 2021), la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sul rimedio esperibile nel caso in cui il Giudice nell’emettere la sentenza omette di disporre la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Mercoledi 20 Ottobre 2021 |
Entrambe le ordinanze in commento riguardano due sentenze emesse dalla Cassazione la quale nel dichiarare inammissibile e nel rigettare i ricorsi esaminati, condannava i ricorrenti al pagamento delle spese legali omettendo di distrarle in favore dei legali dei controricorrenti.
Pertanto, questi ultimi proponevano, per entrambe le decisioni, istanza per la correzione dell’errore materiale, che venivano accolte.
Gli Ermellini hanno evidenziato che:
1. in assenza di un'espressa indicazione legislativa, nel caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali disciplinato dagli artt. 287 e 288 del codice di procedura civile.
2. la richiesta di distrazione delle spese non può essere qualificata come domanda autonoma. Pertanto, sono esclusi, in questi casi, gli ordinari mezzi di impugnazione;
3. la procedura di correzione dell’errore materiale, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, c.p.c. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo. Essa è anche applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione;
4. il difensore è legittimato a proporre il ricorso per la correzione se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta;
5. la richiesta di distrazione delle spese si ritiene validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione;
6. nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali.
Cassazione civile ordinanza n.28227 2021