Sì alla pignorabilità diretta del conto corrente intestato al Condominio

Sì alla pignorabilità diretta del conto corrente intestato al Condominio

I creditori del Condominio possono pignorare direttamente le somme depositate sul conto corrente formalmente intestato al Condominio stesso, senza che ciò costituisca violazione dell'art. 63 co.2 disp att. c.p.c.

Martedi 19 Ottobre 2021

In tal senso si è espresso il tribunale di Cassino nella sentenza n. 782/2021, richiamandosi ad altre pronunce dello stesso tenore, quali il tribunale di Milano e il Tribunale di Cagliari.

Il caso: Il Condominio Delta proponeva avanti al Tribunale di Cassino opposizione al precetto con il quale gli era stato intimato l'adempimento degli obblighi risultanti da una sentenza del medesimo Tribunale e, dunque, di effettuare le riparazioni necessarie come descritte nella CTU del predetto giudizio e di pagare la somma complessiva di Euro 25.348,02, oltre ulteriori spese ed interessi, importo comprensivo del risarcimento.

I motivi dell'opposizione sono essenzialmente i seguenti:

a) l'atto di precetto oggetto della presente opposizione era stato notificato all'amministratore p.t. e a soli cinque condomini: richiamando la giurisprudenza di legittimità, l'opponente evidenziava la necessità della notifica del titolo esecutivo e del precetto a tutti i condomini, al fine del recupero crediti, avendo tale giurisprudenza escluso la solidarietà tra i singoli proprietari di un edificio in condominio;

b) inoltre il condominio opponente contestava altresì il fatto che il suo conto corrente era stato oggetto diretto di pignoramento, in violazione dell'art. 63 co. 2 disp. att. c.p.c.

Il tribunale, adito per il merito, nel respingere l'opposizione, evidenzia quanto segue:

a)  il precetto è stato notificato solamente al condominio opponente, che ben può essere anche l'unico destinatario di atti di precetto, non risultando quindi applicabile l'orientamento di legittimità dallo stesso citato, venendo detto orientamento in rilievo nel diverso caso in cui il precetto (ed il titolo esecutivo presupposto) sia rivolto a singoli condomini;

b) infondata è anche la seconda censura:  l'orientamento maggioritario di merito, infatti, propende per la pignorabilità diretta del conto corrente; le somme depositate sul conto corrente del condominio, formalmente intestate all'ente di gestione, devono ritenersi sottratte alla disponibilità dei singoli condomini: ad esse viene impresso un vincolo di destinazione (uso nell'interesse comune in base alle determinazioni dell'assemblea condominiale) che elide il legame giuridico con i singoli condomini, i quali, dal momento in cui le somme affluiscono sul conto condominiale, non possono più singolarmente e personalmente disporne;

c)  peraltro la L. n. 220 del 2012 in materia di condominio, pur introducendo le modifiche all'articolo 1129 c.c., non ha previsto alcun beneficium excussionis in favore delle somme presenti sul conto corrente intestato al condominio: di conseguenza, si deve ritenere che dette somme non possono essere distinte dal resto del denaro ivi presente quanto a provenienza e destinazione e possono, pertanto, essere utilmente pignorate a favore del creditore del condominio (cfr. Tr. Milano, 21.11.2017; Tr. Cagliari, 27.2.2018).

Allegato:

Tribunale Cassino sentenza n.782 2021

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