Quando il silenzio degli eredi parla: analisi di una recentissima sentenza civile

Quando il silenzio degli eredi parla: analisi di una recentissima sentenza civile

Nota a sentenza Tribunale di Taranto, sentenza 4 dicembre 2025, n. 2584/2025 (RG n. 600/2023; n. cronol. 27226/2025)

Lunedi 22 Dicembre 2025

1. Premessa. La pronuncia in commento si inserisce nel consolidato dibattito riguardante la legitimatio ad causam del chiamato all’eredità e gli effetti processuali della rinuncia, con rilevanti ricadute sulla dinamica del contraddittorio in materia successoria.

Il Tribunale di Taranto affronta la questione delineando con precisione i criteri per individuare i soggetti legittimati passivamente in un giudizio relativo ai beni del de cuius, nonché per valutare il comportamento omissivo del chiamato nei confronti dell’azione esercitata. Parallelamente, la sentenza affronta il tema della validità inter partes della scrittura privata di compravendita immobiliare, ribadendo i fondamenti del principio consensualistico e dell’irrilevanza della mancata forma pubblica ai fini della produzione dell’effetto traslativo tra le parti.

2. La legittimazione del chiamato all’eredità. Inquadramento sistematico Il Tribunale muove dall’affermazione secondo cui il chiamato all’eredità riveste una posizione processuale che, pur non equivalendo automaticamente allo status di erede, è comunque tale da giustificare la sua evocazione in giudizio, ove “allo stato degli atti” risulti titolare di un potenziale titolo successorio. Questa impostazione si allinea al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la quale ritiene che la legittimazione passiva del successore non derivi dalla mera delazione, bensì dalla sua oggettiva individuabilità quale possibile erede in base agli elementi conoscibili con l’ordinaria diligenza (Cass. 20/12987; Cass.15/22870; Cass.25/18494).

Ne discende un duplice principio:

  • L’attore, nel convenire in giudizio i successibili, è tenuto a individuare coloro che risultano chiamati in base ai dati ufficiali e alle risultanze anagrafiche e documentali ordinariamente accessibili. Il chiamato, se intende sottrarsi alla legittimazione passiva, deve attivarsi costituendosi e deducendo formalmente ed esplicitamente di aver rinunciato all’eredità o il proprio disinteresse definitivo alla successione.

  • L’omissione di tale onere determina il consolidarsi di una posizione processuale analoga a quella dell’erede, con rilievo sotto il profilo dell’accettazione tacita.

3. L’inerzia come possibile indice di accettazione tacita dell’eredità Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui la persistente inattività del chiamato, specie se contumace, può assumere valore sintomatico di accettazione tacita ai sensi dell’art. 476 c.c. (Cass. 30.5.2007, n. 13384). La ratio è individuata nella volontà di evitare che il chiamato mantenga una posizione indefinita e ambigua, idonea a pregiudicare l’affidamento dell’altra parte e la correttezza della dinamica processuale. In tale prospettiva, la sentenza sottolinea come alcuni dei convenuti, diversamente dagli altri, non avevano contestato la loro qualità di eredi, né avevano allegato rinunce o altre circostanze escludenti. Tale inerzia ha giustificato la loro permanenza nel processo quali soggetti legittimati.

4. La validità della scrittura privata di compravendita immobiliare Nel merito, la sentenza affronta la questione della validità del contratto stipulato tra AAA (venditore) e III (acquirente), contenuto in una scrittura privata datata 1997, relativa alla vendita di un immobile.

La ricostruzione del Tribunale si fonda su tre aspetti fondamentali: Sufficienza della scrittura privata ai fini della validità del contratto È riaffermato il principio per cui la scrittura privata, purché sottoscritta dalle parti, è perfetta ed efficace ai sensi dell’art. 1325 c.c., essendo la forma pubblica richiesta solo ai fini della trascrizione. Esecuzione del contratto come conferma della volontà traslativa L’avvenuta consegna dell’immobile e l’uso continuo da parte dell’acquirente costituiscono elementi ulteriormente confermativi della volontà delle parti di dare piena esecuzione al contratto. Esclusione di nullità urbanistiche. Il giudice ha pure rilevato la conformità urbanistica dell’immobile, valorizzando la dichiarazione ex art. 40, comma 3, l. n. 47/1985. Ne deriva l’assenza di qualsiasi motivo di invalidità del negozio, pienamente idoneo a produrre l’effetto traslativo tra le parti.

5. Considerazioni conclusive La sentenza del Tribunale di Taranto offre un quadro particolarmente chiaro e coerente in ordine: al criterio di individuazione dei soggetti legittimati passivamente nei giudizi successori; al rilievo processuale dell’inerzia del chiamato, quale possibile indice di accettazione tacita; alla validità ed efficacia della scrittura privata come titolo traslativo immobiliare. Il provvedimento si segnala per la capacità di armonizzare i principi del diritto successorio con le esigenze di certezza nella circolazione dei beni immobili, delineando una risposta interpretativa solida e rispettosa della ratio degli istituti coinvolti.

Allegato:

Tribunale Taranto sentenza 2584 2025

Vota l'articolo:
0 / 5 (0voti)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.008 secondi