La produzione del certificato di stato di famiglia, unitamente all' allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione “iuris tantum” dell’intervenuta accettazione tacita dell’eredità.
Lunedi 9 Giugno 2025 |
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 14288/2025.
Il caso: Tizio e i suoi tre figli, Catullo, Orazio e Virgilio, convenivano avanti al tribunale l'ASL Roma per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al decesso, presso l’ospedale della coniuge e madre Lucilla per sepsi per cancrena della colecisti, tardivamente asportata a seguito di due diversi interventi operatori.
Il Tribunale, svolta la prova testimoniale, esperita consulenza medico legale di ufficio, accoglieva la domanda subordinata per perdita di chance e liquidava agli attori, a titolo di danni non patrimoniali, Euro 78.652,40 per ciascuno dei tre figli ed Euro 118.350,00 per il coniuge.
Tizio e i tre figli proponevano appello avanti alla Corte d'appello di Roma, che accoglieva il gravame per le spese funerarie e liquidava a titolo di danno patrimoniale euro 2.122,64, in favore del coniuge.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma ricorroni in Cassazione i tre fratelli, il cui padre Tizio era deceduto nell’anno 2020, senza che l’evento interruttivo fosse stato dichiarato.
La Asl Roma si costituisce con controricorso, e, per quel che qui interessa, contesta la qualità di eredi dei tre fratelli.
La Suprema Corte, nel disattendere l'eccezione della Asl Roma, rileva quanto segue:
a) in atti, nelle fasi di merito, sono stati depositati i certificati di nascita dei tre ricorrenti, dai quali risulta che essi sono figli di Tizio;
b) nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
c) tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede;
d) nel caso di specie, sulla base della dimostrata qualità di figli di Tizio e dell’avvenuto esperimento dell’azione risarcitoria può ritenersi accertata l’accettazione dell’eredità da parte dei tre fratelli Catullo, Orazio e Virgilio.