Fondo garanzia vittime della strada: natura e limiti dell'azione di regresso

Fondo garanzia vittime della strada: natura e limiti dell'azione di regresso

La domanda di regresso proposta dall’assicuratore per la «RCA» a norma dell’art. 292, comma 1, cod. ass., in relazione alla quale non sia intervenuta alcuna statuizione da parte del primo giudice, va riproposta in appello ex art. 346 cod. proc. civ.

Lunedi 9 Giugno 2025

La Corte di Cassazione ha enunciato il suddetto principio di diritto nell'ordinanza n. 13860/2025.

Il caso: Tizio e Mevia convenivano avanti al Giudice di Pace Caia unitamente alla società assicuratrice Alfa, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalla vettura di loro proprietà, in occasione di un sinistro stradale verificatosi il 24 dicembre 2012, la cui responsabilità andava addebitata al conducente della veicolo di proprietà di Caia.

Costituitesi in giudizio ambo le convenute, Caia, oltre a resistere alla domanda, proponeva riconvenzionale, per conseguire il ristoro dei danni alla propria autovettura, all’uopo chiedendo – e ottenendo – di essere autorizzata a chiamare in causa l’assicuratrice di parte attrice, società Alfa S.p.a., la quale, per parte propria, in ragione della scopertura assicurativa della vettura della Fariello, chiedeva di essere da essa manlevata ai sensi dell’art. 292, comma 1, cod. ass. nel caso in cui fosse stata condannata a risarcire il danno lamentato dagli attori, alla cui domanda, comunque, resisteva.

Il giudice di prime cure, accolta la domanda degli attori e respinta la riconvenzionale di Caia condannava in solido le convenute a risarcire il danno, senza nulla disporre sulla domanda di regresso proposta dalla compagnia di assicurazione.

Il Tribunale, adito in appello da Caia, pur accogliendo parzialmente il gravame (ritenendo operante, ai sensi dell’art. 2054, comma 2, cod. civ., la presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro), rigettava la riconvenzionale di Caia, ritenendo non provata l’esistenza di danni alla vettura della stessa, e accoglieva la domanda di regresso già proposta in primo grado dalla procuratrice della Alfa ass.ni spa, sebbene non riproposta in appello.

Per il giudice di appello non era possibile ritenere abbandonata una domanda per il solo fatto che la stessa non fosse stata espressamente e specificamente reiterata con l’atto di appello, giacché “la rinuncia ad una domanda ritualmente introdotta nel giudizio richiede una volontà inequivoca di rinuncia che è mancata nel caso di specie “.

Caia ricorre in Cassazione, lamentando che a fronte dell’omessa pronuncia del primo giudice sulla domanda di regresso ex art. 292, comma 1, cod. ass. proposta dalla compagnia di assicurazioni, questa avrebbe dovuto esperire gravame incidentale o, quantomeno, riproporre la domanda a norma dell’art. 346 cod. proc. civ.

La Suprema Corte, nel ritenere fondata la censura, osserva che:

a) l’azione definita di “regresso” dall’art. 292 del d.lgs. n. 209 del 2005, va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell’azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato: circostanza, quest’ultima, che comporta, tra le altre, la conseguenza che l’accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce l’oggetto di tale azione ma un presupposto della stessa, sicché “non è al riguardo necessaria una specifica domanda”;

b) l’assenza di specifica domanda di accertamento della responsabilità in ordine alla causazione del sinistro non significa, però, che l’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ove intenda porre a carico del proprietario del veicolo privo di copertura assicurativa – come nella specie – la sopportazione integrale dell’obbligazione risarcitoria nei confronti del danneggiato, possa esimersi dall’assumere, e poi dal mantenere, un’iniziativa siffatta;

c) nella specie, è pacifico che la domanda non sia stata reiterata in appello, donde il maturarsi della decadenza ex art. 346 cod. proc. civ.

Da tali premesse discende il seguente principio di diritto: “la domanda di regresso proposta dall’assicuratore per la «RCA» a norma dell’art. 292, comma 1, cod. ass., in relazione alla quale non sia intervenuta alcuna statuizione da parte del primo giudice, va riproposta in appello ex art. 346 cod. proc. civ.”

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 13860 2025


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