Vittime dei disastri ferroviari: la sentenza del Mottarone

Vittime dei disastri ferroviari: la sentenza del Mottarone
Mercoledi 24 Dicembre 2025

Il GUP del Tribunale di Verbania, con sentenza del 10 dicembre 2025, ha prosciolto con la motivazione “per non aver commesso il fatto” entrambi gli imputati del grave disastro ferroviario che cagionò il crollo della funivia Stresa – Mottarone del 23 maggio 2021 con una decisione che ha avuto notevole risalto giuridico e mediatico per i suoi contenuti discutibili. (v. sentenza allegata)

  • Il fatto

La tragedia del Mottarone è il terribile incidente della funivia che avvenne quando una cabina precipitò a causa della rottura della fune traente, causando la morte di 14 persone (inclusi due bambini) e il ferimento grave di un bambino di 5 anni, unico sopravvissuto.

Le indagini rivelarono gravi negligenze, come la disattivazione del freno d'emergenza e la corrosione trascurata della fune, portando a indagini e processi per omicidio colposo plurimo e disastro colposo.

Le indagini svolte consentivano di accertare:

- Rottura della fune

- La fune trainante si spezzò a causa di corrosione e usura non rilevate nei controlli.

- Freno d'emergenza disattivato;

- Un dispositivo di blocco d'emergenza fu trovato bloccato con dei forchettoni (piccoli spessori metallici) per evitare fermi dell'impianto, impedendone il funzionamento.

Responsabilità: Indagini e processi hanno coinvolto gestori, manutentori e dirigenti per i reati di omicidio colposo plurimo, disastro colposo e attentato alla sicurezza dei trasporti, evidenziando carenze strutturali e gestionali che portarono alla individuazione dei responsabili a vari livelli tra cui quelli della sentenza in commento.

  • La decisione di proscioglimento

In effetti ai due imputati, che ricoprivano le cariche di Vicepresidente del Consiglio di Gestione (il primo) e Procuratore speciale per la sicurezza relativa agli impianti a fune e responsabile dell’attività di “operation and maintenance” per gli impianti a fune (il secondo), era stato contestato dalla Procura di Verbania di aver causato il disastro, in concorso con gli altri 3 imputati, e di avere commesso i delitti di cui agli art. 449 c.p. (disastro) e 589,590 c.p. (omicidio colposo e lesioni colpose).

Dinanzi alle gravi imputazioni, è, tuttavia, emerso dalla decisione che le valutazioni del GUP del Tribunale si sono soffermate non già sulle responsabilità degli imputati nell’accadimento, bensì sul contratto stipulato tra la Leitner e la Ferrovie del Mottarone, avente ad oggetto «l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria con fornitura dei ricambi, di manutenzione straordinaria e pronto intervento per la funivia ‘Stresa – Alpino – Mottarone’» che, ad avviso della ricostruzione accusatoria, sebbene non ribadita dal PM in sede di conclusioni, avrebbe fondato la posizione di garanzia, derivante dall’art.40 c.2. C.P., in capo a entrambi gli imputati. in base alla quale “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso. o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.

Bastava questa norma ad escludere ogni dubbio del Magistrato sulle responsabilità degli imputati in ordine al disastro.

Nondimeno, ad avviso del GUP del Tribunale Lariano, «individuare in tale contratto l’origine di una posizione di garanzia non appare possibile per una molteplicità di ragioni»

Il GUP dopo aver evidenziato che il mantenimento del contratto non era più oggetto della “nuova” contestazione, ha affermato, nella controversa decisione, che «l’interpretazione di quell’accordo negoziale appare francamente difficoltosa specie per quanto riguarda gli aspetti più di stretto interesse per il presente giudizio».

Se è vero – si legge nella sentenza – «che il titolo del contratto parla di “affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria a straordinaria” alla Leitner s.p.a., è altrettanto vero che, all’art. 2 dell’accordo, non si afferma che detta Società si obbligava a fornire tale prestazione onnicomprensiva mentre il contratto affermava che essa si obbligava a fornire le “attività, forniture e prestazioni di seguito indicate finalizzate alla manutenzione ordinaria” dell’impianto, dunque qualcosa di delimitato e specifico».

Inoltre, se è vero – prosegue la pronuncia – «che nello stesso articolo era stabilito che per “manutenzione ordinaria” s’intendeva “tutta la manutenzione necessaria per il corretto funzionamento dell’impianto riepilogata nel “Manuale d’Uso e Manutenzione”, è altrettanto vero che, nell’elenco esplicativo non si fa alcuna menzione di alcun tipo di intervento assimilabile al controllo mensile delle funi, né tanto meno al rispetto delle prescrizioni normative la cui violazione ha portato all’improprio utilizzo dei forchettoni per contrastare il cattivo funzionamento dell’impianto frenante di emergenza».

E se non è scritto nel contratto la perdita di vite umane trova giustificazione? (NdR)

Ovviamente, continua la decisione «non s’intende affermare con questo che i compensi che la Ferrovie del Mottarone s.r.l. doveva versare tutti gli anni alla Leitner s.p.a. fossero senza contropartita (!!)

Tuttavia quell’accordo, in tutta evidenza, non era in grado, nemmeno intrinsecamente, ossia a prescindere dal rilievo cogente del quadro normativo di settore, di spostare sulla Leitner s.p.a., e quindi sui suoi dirigenti, le responsabilità che l’Ordinamento pone a carico degli altri imputati, e che esso consisteva semplicemente nell’impegno della Leitner s.p.a. a rispondere alle richieste di manutenzione provenienti di volta in volta dai responsabili dell’impianto e nella fornitura, senza chiamata, di una serie di specifiche prestazioni periodiche. Nulla di più». (!!)

Inoltre, il GUP aggiunge che «non è pensabile che un accordo fra privati possa derogare a norme di legge di carattere chiaramente imperativo; non è pensabile che un pubblico ufficiale potesse essere esautorato da tale sua funzione mediante un atto negoziale fra privati, oltretutto ignoto all’Autorità di sorveglianza», motivazione che contraddice il verdetto di proscioglimento avvenuto degli imputati. (!!)

Ebbene, «evidenziato che a entrambi gli imputati sono contestati due reati che, in entrambi i casi, postulano in capo a loro una posizione di garanzia discendente dal contratto del 29 aprile 2016, è opportuno, per entrambi, rammentare che la giurisprudenza richiede, quali possibili fondamenti di una posizione di garanzia, una “investitura formale” o un “esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante”, ovvero quelle che sono l’ attribuzione normativa dei ruoli e la catena dei comandi e dei controlli»(!!), benché dalle indagini sia emersa chiaramente una funzione apicale e di controllo degli imputati ai fini della sicurezza dell’impianto in questione.

Nondimeno, nel caso in esame, secondo il Giudice «non si è di fronte ad un esercizio di fatto delle funzioni tipiche del garante, non solo perché, come si è osservato, vi è da dubitare che ciò discendesse da quel contratto e perché ciò comunque, di fatto, non discendeva dall’applicazione concreta che a tale medesimo contratto è stata data da entrambi i contraenti, ma soprattutto perché si è al cospetto di una attribuzione normativa di ruoli che pare escludere in radice la possibilità di un coinvolgimento di soggetti diversi dall’Esercente, dal Capo servizio e, soprattutto, dal Direttore di Esercizio: figure che l’Ordinamento individua come gli unici possibili responsabili di un impianto funiviario, ciascuno nell’ambito dei rispettivi ruoli, senza possibilità di delega a terzi».

Per tali ragioni, il GUP conclude osservando come, tuttavia, «non si possano eludere, in questa sede, le numerose fonti che danno conto del fatto che le pressioni affinché venissero rinviati gli interventi manutentivi necessari e non venisse sospeso l’esercizio (anche quando ciò avrebbe dovuto accadere) venivano esercitate anche dal Direttore di Esercizio dell’impianto», essendo, dunque, «evidentemente legittimo il sospetto che quest’ultimo agisse in tal modo nell’interesse del proprio datore di lavoro, ovverosia della Leitner s.p.a.».

Tuttavia, «questo sospetto, più che configurare una responsabilità ex art. 40 cpv. c.p., suggerirebbe una ipotesi di cooperazione in delitto colposo da parte di soggetti che non rivestivano una posizione di garanzia – in assenza di fonti che diano conto di direttive o pressioni o indicazioni in tal senso da parte della Leitner s.p.a. o di un qualunque suo responsabile, è ben lungi dal divenire una prova, ben potendosi spiegare altrimenti la circostanza», non emergendo dagli atti «la minima allusione a tal genere di direttive, pressioni o indicazioni, ma nemmeno alcuna traccia di uno scrupolo più o meno spontaneo, da parte dello stesso Direttore, ad un contenimento dei costi per il proprio datore di lavoro».

Sulla base di tali argomenti, invero lapidari quanto contradditori, il GUP del Tribunale di Verbania ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di entrambi gli imputati “per non aver commesso il fatto“

Indubbiamente la decisione in commento non depone sull’obbligo di utilizzo della razionalità e della ragionevolezza da parte del Giudicante, come si dirà oltre.

  • La razionalità del Giudice

In Dottrina si discute della importanza della razionalità del Giudice nel giudicare il fatto oggetto del giudizio penale (v.Pacileo, Razionalità del giudizio in fatto nel processo penale, in Riv. Giurisprudnza Penale)

Ai fini del procedimento penale il tema della razionalità non interessa soltanto come modello del percorso decisorio, ma anche come ipotesi di spiegazione della condotta dell’autore del reato.

Sulla questione si ritiene che non è sempre immediato poter sceverare un ragionamento corretto da un ragionamento non corretto.

Pertanto, una sentenza la cui motivazione corrispondesse al secondo enunciato sarebbe cassabile.

Un risultato accettabile di questo tipo può dipendere, per esempio, dal fatto che una certa conclusione si accorda con un dato fornito in sentenza nella ricostruzione in fatto, sebbene non sia poi espressamente esplicitato nella motivazione che porti a quella conclusione.

Altrettanto si può pensare quando il Giudice ricorre all’uso del fatto notorio, delle massime d’esperienza, delle regole universali della scienza nel motivare una decisione.

A titolo di esempio, in un infortunio sul lavoro, il Giudice, anche in assenza di altri elementi di conferma (es. testimonianze), non avrà necessità di scomodare le leggi galileane sulla caduta dei gravi per stabilire che, quando venga rinvenuto il corpo senza vita di un lavoratore schiantato ai piedi di un ponteggio, la causa della morte sia da attribuire a una caduta dall’alto.

In caso di omicidio, in cui non emergano elementi utili per indirizzare le indagini, l’inquirente potrà partire dalla individuazione e selezione dei soggetti che avessero un movente per uccidere la Vittima.

Infine, anche ai fini della decisione sull’attribuzione di responsabilità penale, «la causa[…] può emergere da un fatto rafforzativo degli indizi posti a fondamento di un giudizio di responsabilità», purché nell’ambito di una analitica e complessiva valutazione del materiale probatorio, non essendo idoneo il solo movente a fondare la condanna.

Nel mondo del diritto accanto al principio di razionalità opera anche il criterio di ragionevolezza.

Dal punto di vista puramente lessicale ed etimologico “razionale” e “ragionevole” sono sinonimi, ma il secondo termine allude ad una razio- nalità duttile, elastica, conveniente al contesto.

In questo senso se una norma stabilisce una certa conseguenza (es. una sanzione) come effetto di una certa condotta (es. di reato), e se nel caso quella condotta è tenuta, allora è razionale (anche in termini di logica deduttiva) laddove a quella condotta si applichi quella conseguenza.

Invero, il brocardo latino “dura lex sed lex” esprime la necessità di applicazione della legge qualunque essa sia.

Se può ammettersi che tale principio sia razionale, non è necessario che sia anche ragionevole.

Si può dire allora che la ragionevolezza ingloba valori ulteriori rispetto a quelli che può includere la razionalità ed in particolare se si tratta di giudicare un reato di omicidio ai danni delle Vittime a causa di manchevolezze nei comportamenti che non possono essere gudicate solo sulla base di un contratto.

Per l’illustre giurista Gustavo Zagrebelsky, “la razionalità di una decisione è esplicitata nel criterio di non contraddizione (come nel caso di specie) mentre la ragionevolezza ha a che vedere con qualche valore (o un qualche sistema di valori) esterno e si risolve nell'esigenza di giustificatezza della decisione assunta dal Magistrato”

La stessa Corte costituzionale ha riconosciuto nel principio generale di ragionevolezza un valore fondamentale di Civiltà Giuridica che non può essere dimenticato nelle decisioni che riguardano vite umane.

La razionalità ha una funzione analitica di dimostrazione, mentre la ragionevolezza appartiene al campo della argomentazione dialettica.

Non per nulla si è accostata la ragionevolezza al senso comune, ossia alle conoscenze generalmente riconosciute.

La giurisprudenza penale ha richiamato in varie occasioni il principio della ragionevolezza a secondo della specificità del caso giudiziario, impresa non semplice, ma pur sempre doverosa per ancorarlo a qualcosa di concreto, comprensibile e verificabile e non suscetibbile di censura da parte della Cassazione.

Ad esempio, a proposito degli "errores in iudicando" o "in procedendo", che consentono il ricorso per cassazione per violazione di legge, si sono citati tra gli altri quei vizi della motivazione del provvedimento che siano “così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto irragionevole”, posto che il concetto di ragionevolezza è quello dell’osservanza dell’art. 3 Cost. costituisce un limite alla discrezionalità del legislatore ed un necessario insegnamento trasponibile al processo penale.

Per tale ragione si è affermato in Dottrina (v Autore citato) che «il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, si svolge attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti»

Più in generale si è osservato che per la valutazione della ragionevolezza nell’applicazione dell’art. 3 Cost. la Corte ha impiegato come criteri «la giustificatezza, la logicità, la coerenza, l'adeguatezza, la congruenza, la proporzionalità, la non arbitrarietà»

Nondimeno la scelta stessa di questi ultimi dovrebbe rispondere a criteri di razionalità.

In questo senso anche le norme devono rispondere a una razionalità strumentale, che si misura sulla loro efficacia nel perseguire quei fini.

Ci sono, poi vincoli ordinamentali con i quali occorre essere coerenti.

Non sarebbe razionale una norma che non li rispettasse, e ciò al di là dell’effetto negativo che ne potrebbe scaturire, per esempio, quello di essere illegittima e come tale censurabile da parte della Corte delle Leggi, come spesso accade.

Anche il bilanciamento degli interessi, che il più delle volte deve presiedere alla emanazione di una norma, va calibrato su una misura di razionalità nel senso della coerenza di sistema.

La questione riguarda specialmente gli accadimenti quello verificatisi sulla Funivia del Mottarone.

Si è soliti indicare come hard cases i casi particolarmente complessi per distinguerli dai casi semplici, facili da risolvere.

In realtà, se con il primo termine di intende riferirsi anche, se non principalmente, ai casi di più difficile accertamento (per esempio, i processi indiziari o quelli che richiedono l’intervento del sapere esperto), cioè quelli che si muovono in un campo di incertezza, allora occorre riconoscere che questa caratteristica (l’incertezza) è connaturata pressoché ad ogni caso giudiziario, salvi casi-limite di pronta definizione alla luce dell’evidenza probatoria.

Tuttavia, deve ammettersi che il più delle volte l’accertamento del fatto che costituisce un grave reato richiede approfondimenti investigativi per dipanare profili sforniti di immediata evidenza ed anche all’esito dell’indagine, nella eventualità del consolidamento degli elementi a carico, si procederà alla verifica dibattimentale nel contraddittorio delle parti.

Sul punto va ricordato che l’art. 453 c.p.p., che riguarda il caso in cui «la prova appare evidente», consente di evitare il deposito degli atti ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p. (a conclusione delle indagini) e autorizza il PM a richiedere il giudizio immediato senza passare per la fase della udienza preliminare senza dimenticare che una prova che “appare” evidente può non esserlo in effetti, l’esito non è la definizione del procedimento allo stato degli atti (salva la richiesta di giudizio abbreviato o di patteg-giamento), bensì il rinvio a giudizio.

In questo senso si può dire che il giudizio è quasi sempre il luogo dell’incertezza, per la semplice ragione che il processo riguarda fatti già accaduti, non osservabili direttamente anche se poi il Giudice, nel prendere la sua decisione, dovrà avere sciolto quella incertezza.

Di recente ha fatto testo l’importante sentenza nel caso Thyssen Krupp che ha affermato che «E’ il piano processuale che, richiedendo un approccio valutativo, può in alcuni casi consentire di metabolizzare la misura d’incertezza che spesso si riscontra nei giudizi della giurisprudenza».

E si aggiunge “nel caso Thyssen Krupp risulta inaccettabile una posizione che renda impossibile l’imputazione dell’evento anche per condotte gravemente omissive, favorendone una indiscriminata impunità”.

Si può, quindi affermare che l’incertezza che affligga l’accertamento del fatto reato può essere superata, non costituendo sempre un ostacolo insormontabile”.

Una incertezza interpretativa di un contratto stipulato è quella che è stata posta a base della sentenza del Mottarone (!!)

La questione, però, non può essere messa in questi termini riduttivi e superficiali.

Al contrario si pongono extra ordinem affermazioni di principio, in quanto tali inammissibili, come nel caso citato, «La tragedia collettiva delle morti da amianto […] non può e non deve essere risolta solo sul piano penalistico».

La Dottrina si è talvolta dimostrata fortemente critica nei confronti del passaggio dalla spiegazione dei fatti alla giustificazione della decisione sulla sussistenza del rapporto causale, ovvero dalla verità dei fatti, seppure intesa come verità nel processo, ad una “verità” del discorso sui fatti.

  • Conclusioni

In definitiva, alla luce di quanto innanzi esposto, la decisione emanata dal GUP di Vebania non appare avere rispettato i sani principi che devono presiedere alla stessa, specie in presenza di fatti gravi.

La gravità dell’accaduto avrebbe dovuto indurre il Giudice ad accertare le responsabilità degli imputati in ordine ai reati ascritti al di là di ogni ragionevole dubbio, sebbene lo stesso Giudicante abbia ventilato un generico obbligo di garantire la sicurezza degli impianti per poi ricorrere allo strumento contrattuale carente negli obblighi contrattuali a carico degli stessi per pervenire al proscoglimento.

Orbene, un conto è che non si riesca a raggiungere una prova adeguata e sufficiente, ossia oltre ogni ragionevole dubbio, del nesso causale tra condotta non solo omissiva, ma anche attiva, qual è l’avere esposto le Vittime ad un evento dannoso nella fattispecie concreta.

Altro è, però, pensare di poter precludere a priori qualsiasi ipotetico risultato di condanna per l’ineliminabile incertezza di fondo che accompagna accertamenti del genere.

Solo così si può spiegare una decisione priva di ragionevolezza e di razionalità.

Allegato:

Gup Tribunale Verbania Sentenza Mottarone


Vota l'articolo:
0 / 5 (0voti)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.006 secondi