Qualora nel corso di un giudizio si verifichi un evento che comporti l’interruzione (es.morte, perdita della capacità di stare in giudizio, fallimento di una delle parti), la comunicazione del suddetto evento effettuata a mezzo pec dal legale della parte costituita al legale della controparte è idonea a far decorrere i termini per la riassunzione del processo?
Giovedi 21 Settembre 2017 |
A questa domanda ha risposto affermativamente la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21375/2017, pubblicata il 15 settembre scorso.
IL CASO: Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la società creditrice veniva dichiarata fallita e il processo veniva interrotto e riassunto dalla opponente debitrice nei confronti della curatela fallimentare. Quest’ultima eccepiva l’estinzione del giudizio per tardività della riassunzione. La comunicazione dell’intervenuto fallimento era stata portata a conoscenza del procuratore della società opponente con una dichiarazione comunicata a mezzo pec., mentre il processo veniva riassunto oltre il termine di tre mesi dalla suddetta comunicazione. Il Tribunale in accoglimento della suddetta eccezione dichiarava l’estinzione del processo. Tale decisione veniva confermata dalla Corte di Appello. Avverso la sentenza di secondo grado, proponeva ricorso per Cassazione la società opponente sostenendo che la comunicazione dell’intervenuto fallimento eseguita a mezzo pec non era idonea a determinare la conoscenza legale dell’evento e quindi non era idonea a far decorrere il termine per la riassunzione del giudizio, in quanto il suddetto termine doveva decorrere dalla data in cui il Giudice ha dichiarato l’interruzione del giudizio. Inoltre, secondo il ricorrente la comunicazione a mezzo pec non è assistita da fede privilegiata e nel caso di specie non vi era la prova della sua ricezione, nonché del destinatario e dell’indirizzo di destinazione e la comunicazione effettuata sarebbe inefficace in quanto il difensore della società fallita era privo dei poteri rappresentativi in virtù dell’intervenuta dichiarazione di fallimento ed effettuata al difensore della controparte ai sensi dell’art. 170 cpc e non a quest’ultima personalmente. Infine, secondo il ricorrente, il termine per la riassunzione non potrebbe decorrere da una data anteriore a quella della formale dichiarazione di interruzione del processo resa davanti al Giudice da parte del difensore.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, nel rigettare il ricorso ha evidenziato che:
1.La sentenza del Tribunale è conforme alla giurisprudenza della stessa Corte di legittimità laddove ha ritenuto che la dichiarazione dell’evento interruttivo è validamente effettuata dal difensore della parte colpita dall’evento stesso al difensore della controparte, ai sensi dell’art. 300 c.p.c. e dell’art. 170 c.p.c., e che in tal caso il termine per la riassunzione decorre dalla data di conoscenza dell’evento interruttivo e non da quella della formale dichiarazione di interruzione del processo (Cass., Sez. U, Sentenza n. 7443 del 20/03/2008);
2.ai sensi degli artt. 4 e 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68, «la posta elettronica certificata consente l’invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge» (art. 4, comma 1), e «la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione» (art. 6, comma 3);
3.ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, «la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 7» e «la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la Iegge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta».
Dunque, ha concluso la Corte di Cassazione, “contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la comunicazione della dichiarazione dell’evento interruttivo del giudizio effettuata a mezzo P.E.C. (dal difensore della parte interessata dall’evento al difensore della controparte), essendo equivalente a notificazione effettuata per mezzo del servizio postale, deve ritenersi idonea a dimostrare la conoscenza legale da parte del destinatario, almeno in mancanza di prova contraria”.