Gratuito patrocinio: i nuovi termini per opporsi al decreto di liquidazione

Ministero della Giustizia: circolare del 27/07/2026.
Gratuito patrocinio: i nuovi termini per opporsi al decreto di liquidazione

Il Ministero della Giustizia chiarisce che, dopo la riforma Cartabia, il termine per opporsi al decreto di pagamento ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 non è più quello, legato alla comunicazione di cancelleria, previsto dal vecchio rito sommario: oggi si applicano i termini ordinari di impugnazione, trenta giorni dalla notifica o, in mancanza, sei mesi dalla pubblicazione.

Martedi 22 Settembre 2026

Premessa.

La decisione si segnala perché chiarisce i limiti di un dubbio interpretativo sorto proprio a seguito della riforma Cartabia: il passaggio dal rito sommario al rito semplificato di cognizione ha infatti cambiato la norma processuale di riferimento per il termine di opposizione, senza che il legislatore lo dicesse in modo esplicito.

La circolare individua con precisione i due termini oggi applicabili e, soprattutto, esclude che la comunicazione di cancelleria del decreto — che sotto il vecchio rito faceva decorrere il termine breve — abbia ancora questo effetto. Si tratta quindi di un chiarimento con immediato rilievo operativo per chi deve calcolare la scadenza entro cui proporre opposizione.

Il termine prima della riforma Cartabia

Prima della riforma, le opposizioni ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 erano regolate dal rito sommario di cognizione (artt. 702-bis e seguenti c.p.c.). In assenza di una norma espressa sul termine, la prassi ministeriale e la giurisprudenza — inclusa la Corte costituzionale e la Cassazione — avevano individuato il termine applicabile in quello dell'art. 702-quater c.p.c., relativo al riesame dei provvedimenti di primo grado emessi con tale rito:

  • trenta giorni;
  • decorrenti alternativamente dalla comunicazione di cancelleria o dalla notificazione del decreto.

Era dunque sufficiente la semplice comunicazione del provvedimento, anche senza notifica, per far iniziare a decorrere il termine per opporsi.

Il termine dopo la riforma Cartabia

Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia) ha sostituito il rito sommario con il rito semplificato di cognizione (artt. 281-decies e seguenti c.p.c.), al quale oggi rinvia l'art. 15 del d.lgs. n. 150/2011, richiamato a sua volta dall'art. 170 del d.P.R. n. 115/2002. Cambia così la norma di riferimento per il termine di impugnazione: l'art. 281-terdecies c.p.c., che ha sostituito l'abrogato art. 702-quater c.p.c., stabilisce che la sentenza è impugnabile "nei modi ordinari", cioè secondo gli artt. 325 e seguenti c.p.c.

Da questo rinvio discendono due conseguenze pratiche per il calcolo del termine:

  • se il decreto di pagamento viene notificato, l'opposizione va proposta entro trenta giorni dalla notifica (artt. 325 e 326 c.p.c.);
  • se il decreto non viene notificato, l'opposizione resta comunque proponibile entro il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento (art. 327 c.p.c.).

Il punto di rottura rispetto alla disciplina precedente è che la sola comunicazione di cancelleria non è più idonea a far decorrere alcun termine: sotto il vecchio rito bastava la comunicazione per attivare il termine breve di trenta giorni, mentre oggi, in assenza di notifica, si applica direttamente il termine lungo di sei mesi.

Il Ministero richiama a conferma di questa lettura anche una recente pronuncia della Cassazione, resa in tema di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato — istituto a cui si applica lo stesso rimedio impugnatorio — che individua il termine di sei mesi dalla pubblicazione in mancanza di notifica, sulla base del medesimo combinato disposto normativo.

Da quando si applica il nuovo termine

La circolare precisa che il rito semplificato di cognizione, e quindi il nuovo regime dei termini, si applica ai giudizi di opposizione iscritti a ruolo a partire dal 28 febbraio 2023, indipendentemente dalla data in cui è stato pronunciato il decreto di pagamento impugnato. Non rileva dunque se il decreto sia anteriore o successivo alla riforma, ma solo la data di iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione.

Conseguenze pratiche

Per chi riceve un decreto di pagamento — avvocati, ausiliari del magistrato, consulenti tecnici, custodi, imprese incaricate di interventi di demolizione — il calcolo del termine cambia radicalmente rispetto al passato: occorre verificare se vi sia stata notifica del provvedimento (termine di trenta giorni) oppure no (termine di sei mesi dalla pubblicazione), senza più poter fare affidamento sulla sola comunicazione di cancelleria per individuare la scadenza dell'opposizione.

Pertanto, l'avvocato, per accellerare i tempi per ottenere l'esecutività deol decreto, dovrà provvedere personalmente alla notifica del decreto alle altre parti.

Allegato:

Ministero Giustizia circolare 25 luglio 2026

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