La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 3027/2023 chiarisce quale sia l'organo giudiziario competente a decidere l'opposizione proposta ex art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 , nel caso in cui la liquidazione debba essere effettuata dal giudice tributario.
Martedi 14 Febbraio 2023 |
Il caso: L'avv. Mevio, premettendo di avere svolto attività difensiva in favore di Caio, al fine della proposizione di un ricorso in cassazione avverso il decreto emesso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, e per il quale il contribuente era stato ammesso in via provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del COA competente, evidenziava che:
- il giudizio in cassazione era stato definito con l'ordinanza di rigetto del ricorso;
- aveva rivolto al Presidente della CTP di Caserta istanza di liquidazione dei compensi maturati per l'assistenza nel giudizio di cassazione, ma che la richiesta era stata dichiarata inammissibile;
- avverso tale provvedimento aveva proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Napoli ex art. 170 del DPR n. 115/2002, al fine di conseguire la liquidazione dei compensi dovuti: il Tribunale di Napoli, dichiarava inammissibile l'opposizione, ritenendo che l'opposizione dovesse essere indirizzata al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che aveva emesso il provvedimento impugnato
L'avv. Mevio ricorre in Cassazione, che, nell'accogliere il ricorso, chiarisce qquanto segue:
a) spetta al giudice ordinario conoscere dell'opposizione proposta, ex art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per l'attività da lui prestata, nell'interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento svoltosi davanti al giudice amministrativo, atteso che quello al compenso è un diritto soggettivo non degradabile ad interesse legittimo;
b) tale principio, pur enunciato in una decisione avente ad oggetto l'opposizione avverso un decreto di liquidazione emesso per i compensi del difensore della parte ammessa al detto beneficio dal giudice amministrativo, è però suscettibile di estensione ad ogni controversia patrocinata dinanzi a giudici speciali;
c) ne deriva che il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l'entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, trattandosi di un giudizio autonomo - avente ad oggetto la controversia relativa alla spettanza e alla liquidazione del compenso - e non consequenziale rispetto a quello svoltosi davanti al giudice a quo;
Da ciò discende il seguente principio di diritto: "Spetta al giudice ordinario la cognizione dell'opposizione proposta, ex art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per l'attività da lui prestata, nell'interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ancorché la liquidazione debba essere effettuata dal giudice tributario”.