Opposizione al provvedimento di espulsione e ammissione ex lege al gratuito patrocinio

A cura della Redazione.
Opposizione al provvedimento di espulsione e ammissione ex lege al gratuito patrocinio

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 25183/2022 si pronuncia in merito alle ipotesi di all'ammissione ex lege al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Martedi 30 Agosto 2022

Il caso: L’avvocato Tizio, quale difensore di un cittadino non comunitario in un giudizio avente ad oggetto un provvedimento di espulsione, faceva richiesta di liquidazione dei propri compensi, attesa l’ammissione del proprio cliente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Il Giudice di Pace dichiarava inammissibile la richiesta in quanto tardiva, e ciò sul presupposto che nella fattispecie fosse applicabile l’istituto della prescrizione presuntiva; il Tribunale, pur reputando fondato il motivo di opposizione relativo all’inapplicabilità ai crediti vantati nei confronti dello Stato della prescrizione presuntiva, come ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, tuttavia rilevava che non si riscontrava in atti l’istanza di ammissione al beneficio presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, il che non permetteva di verificare la sussistenza ab origine e la permanenza delle condizioni per ricorrere al beneficio.

L'avv. Tizio ricorre in Cassazione, che, nell'accogliere il ricorso, precisa quanto segue:

a) il legislatore con una scelta già compiuta con l’emanazione del D. Lgs. n. 286/1998 (artt. 13 co. 5 bis e 14 co. 4) ha previsto per lo straniero che si opponga al provvedimento di espulsione, un’ammissione automatica al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, scelta questa che è stata reputata conforme a Costituzione;

b) tale regime normativo ha trovato poi conferma nell’art. 142 del DPR n. 115/2002 e da ultimo nell’art. 18 co. 4 del D. Lgs. n. 150/2011: risulta quindi evidente che l’ammissione della parte al beneficio, e quindi il diritto del difensore a pretendere la liquidazione dei comensi maturati per l’attività svolta prescinda dalla presentazione di un’apposita istanza, emergendo in ogni caso che nella vicenda, come si ricava dal provvedimento reso dal Giudice di Pace all’udienza del 29/6/2010, vi era stata un’espressa ammissione dell’assistito del ricorrente al detto beneficio.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.25183 2022

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