La Corte di Cassazione nella sentenza n. 21220/2022 si pronuncia in merito alla validità o meno delle clausole contrattuali di responsabilità civile volte ad escludere il rimborso delle spese di resistenza (quelle sostenute per contrastare la pretesa risarcitoria avversaria) nel caso in cui l'assicurato si sia avvalso di legali o tecnici non designati dall'assicuratore.
Martedi 30 Agosto 2022 |
Il caso: Nell'ambito di un appalto commissionato dal Comune di Milano, la società Delta srl affidava il compito di redigere il progetto esecutivo delle opere appaltate all'ingegner Tizio, che successivamente, assumendo di non aver ricevuto il corrispettivo dovutogli per l'opera professionale prestata, chiedeva ed otteneva dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti della società Delta, per l'importo di Euro 87.937,64.
La società convenuta proponeva opposizione, assumendo che il progetto esecutivo redatto dall'ingegnere era affetto da molteplici vizi e carenze, le quali avevano costretto la societa' appaltatrice a sostenere ulteriori spese per correggere i suddetti errori progettuali e pertanto chiedeva, tra l'altro, la condanna dell'opposto in via riconvenzionale alla rifusione delle spese sostenute; il professionista, a fronte delle richieste della società, chiedeva ed otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa il proprio assicuratore della responsabilita' civile, la Alfa spa.
Il tribunale accoglieva l'opposizione e condannava Tizio a restituire alla società Delta parte del compenso gia' ricevuto, a risarcirle il danno da inadempimento, quantificato in Euro 39.458 e condannava la compagnia di assicurazione Alfa a tenere indenne Tizio dalle pretese della società opponente, limitatamente alla condanna al risarcimento del danno e al netto della franchigia contrattualmente prevista.
La Corte d'appello, adita da Tizio, rigettava il gravame, anche per ciò che riguardava la richiesta di Tizio di condanna della assicurazione alla rifusione delle spese processuali di resistenza; per la Corte distrettuale:
a) l'assicurato non poteva pretendere dall'assicuratore la rifusione delle spese di resistenza, in virtu' della clausola contrattuale la quale escludeva la rifusione di tali spese se l'assicurato si fosse avvalso di avvocati o periti non designati dall'assicuratore;
b) tale patto non poteva dirsi invalido alla luce delle previsioni di cui all'articolo 1917 c.c., comma 3, essendo tale norma derogabile per volonta' delle parti.
Tizio ricorre in Cassazione deducendo la violazione dell'art. 1917 c.c : per il ricorrente la Corte d'appello ha errato nel ritenere quest'ultima norma derogabile per volontà delle parti.
La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, in merito all'art. 1917 c.c ribadisce che:
a) l'art. 1917, terzo comma, c.c., stabilisce che "le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata”;
b) il successivo art. 1932, primo comma, c.c., stabilisce che "le disposizioni degli artt. 1917 terzo e quarto comma ( .. .) non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato";
c) pertanto una clausola contrattuale la quale subordini la rifusione delle spese di resistenza sostenute dall'assicurato al placet dell'assicuratore è una deroga in pejus all'art. 1917, terzo comma, c.c., ed è affetta da nullità: la legge infatti non pone condizioni al diritto dell'assicurato di ottenere il rimborso delle suddette spese;
d) peraltro le spese di resistenza sostenute dall'assicurato sono affrontate nell'interesse comune di questi e dell'assicuratore: esse costituiscono perciò spese di salvataggio ai sensi dell'art. 1914 c.c., e sono soggette alla regola che ne subordina la rimborsabilità al fatto che non siano state sostenute avventatamente.