In tema di assicurazione della responsabilita' civile la clausola secondo cui l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati "in conseguenza di un fatto accidentale" deve essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i soli fatti dolosi.
Venerdi 21 Luglio 2023 |
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 18320/ 2023.
Il caso: La società Alfa conveniva in giudizio il Condominio Beta per ottenere il risarcimento dei danni occorsi ai locali indicati in seguito alle infiltrazioni provenienti dall'impianto fognario a servizio di tale ultimo stabile nonche' la condanna ad eseguire le opere necessarie per la definitiva loro eliminazione; il Condominio chiamava in causa la compagnia di assicurazione Delta.
Il Tribunale condannava il Condominio convenuto a eseguire le opere di ripristino e condannava la assicurazione a pagare all'attrice la somma di Euro 8.737,58.
La Compagnia di assicurazione proponeva appello lamentando la sostanziale omessa pronuncia in merito alle eccezioni sollevate da essa compagnia assicurativa relativamente ai limiti della garanzia assicurativa ed alla copertura dell'evento oggetto di causa.
La Corte d'Appello riteneva fondata la suddetta censura, evidenziando che:
a) sulla base delle risultanze dell'espletato accertamento tecnico (che non riscontrava danni conseguenti a rottura accidentale di impianti a servizio del Condominio, bensi' riconducibili ad alcune deficienze accertate del sistema fognario del Condominio medesimo), la garanzia dedotta in polizza era prevista per la sola rottura accidentale degli impianti;
b) il suddetto termine ad avviso della corte napoletana farebbe chiaramente riferimento ad un evento dovuto al caso quand'anche connesso alla normale usura e non poteva quindi essere estesa ai difetti a monte riconducibili alle stesse modalita' o alla inidoneita' dei materiali con cui l'impianto era stato realizzato.
Il Condominio Beta ricorre in Cassazione, che, nell'accogliere il ricorso, puntualizza quanto segue:
e' necessario interpretare l'aggettivo "accidentale" non alla lettera, bensi' nel senso che consenta il dispiegarsi della causa del contratto, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui "l'assicurazione della responsabilita' civile, mentre non puo' concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioe' a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilita', per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l'estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa;
pertanto la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali e' correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi, con la conseguenza che tale clausola non puo' essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, ma solo nel senso della esclusione dalla copertura assicurativa dei soli fatti dolosi.