Con l'ordinanza n.18166/2023 la Corte di Cassazione ha precisato che nel caso di domande proposte da distinti soggetti nei confronti dello stesso convenuto, la competenza deve essere determinata in base al valore di ogni singola domanda.
Giovedi 13 Luglio 2023 |
Il caso: La società Alfa, gestore del servizio idrico integrato fornitore a privati e imprese dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, veniva citata dinanzi al Tribunale da ventotto cittadini, ciascuno titolare di un proprio contratto di utenza,con un unico atto di citazione al fine di fare accertare la (presunta) illegittimita' di una voce delle loro rispettive bollette (in particolare, si trattava della voce "conguaglio") e qualificando quanto richiesto a titolo di illegittimo arricchimento ai sensi dell'articolo 2041 c.c...
La società Alfa sollevava specifica eccezione di difetto di competenza per valore ex art. 10 comma 2 cpc; il giudice monocratico del Tribunale di Bergamo riteneva la propria competenza per valore, posto che tutte le domande svolte dagli attori erano rivolte verso la convenuta e le domande tra di loro sommate restituivano un valore di causa pari a 5.100,00 Euro.
Avverso detto provvedimento la societa' propone regolamento di competenza, deducendo che:
a) la citazione non e' altro che la somma delle ventotto singole e autonome azioni di ciascun utente; ciascuno degli attori e' totalmente autonomo rispetto agli altri, vanta un proprio titolo giuridico sul quale fondare la propria pretesa e formula una specifica domanda anche per cio' che riguarda l'ammontare economico richiesto in ripetizione ad essa societa';
b) poiché non vi e' alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario - si tratta di cause scindibili ossia di litisconsorzio facoltativo - le domande sono da ritenersi autonome, distinte e indipendenti tra loro e pertanto il valore della controversia e' il valore della singola domanda, non la somma dei valori delle singole domande degli attori.
Per la Cassazione il motivo è fondato:
1) la giurisprudenza di questa Corte da tempo afferma che il cumulo di cui all'articolo 10, comma II cit. riguarda solo il caso di pluralita' di domande proposte tra le stesse parti;
2) di conseguenza è esclusa l'operativita' di detta norma nell'ipotesi di litisconsorzio facoltativo attivo (articolo 103), quando piu' domande sono proposte da distinti soggetti nei confronti dello stesso convenuto, ove la competenza deve essere determinata in base al valore di ogni singola domanda;
3) pertanto in ipotesi di litisconsorzio facoltativo (articolo 103 c.p.c.), caratterizzato da domande di piu' soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi anche se della stessa natura, non e' applicabile il comma 2 dell'articolo 10 c.p.c. che e' richiamato soltanto dall'articolo 104 dello stesso codice, relativo al cumulo oggettivo, sicche' il valore delle singole controversie deve essere autonomamente determinato.
Decisione: La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del GdP.