La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 18277/2023 delinea e chiarisce la natura, le caratteristiche e i profili di responsabilità del contratto di parcheggio meccanizzato a pagamento.
Martedi 25 Luglio 2023 |
Il caso: La società Delta conveniva innanzi al Tribunale di Mantova la società Alfa S.p.a. al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del furto dell'autovettura, che si trovava parcheggiata presso il parcheggio P2 dell'aeroporto gestito dalla societa' convenuta.
Il Tribunale di Mantova, qualificato il contratto stipulato tra le parti come contratto di parcheggio privo di custodia, rigettava la domanda; la Corte d'Appello, adita da Delta, rigettava il gravame.
La società Delta ricorre quindi in Cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione degli articoli 1766 e ss. c.c. nonche' degli articoli 1571 e ss. c.c.,:
1) la Corte d'appello ha erroneamente sussunto il contratto atipico di parcheggio meccanizzato nell'ambito del contratto di locazione atipico, con esclusione dell'obbligo di custodia, anziche' entro la fattispecie di deposito, in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimita', che, proprio con riferimento ai parcheggi dell'aeroporto, avrebbe ritenuto che le modalita' di conclusione del contratto ingenerassero nell'automobilista l'affidamento sull'obbligo di custodia del mezzo;
2) la responsabilita' ex recepto sussisterebbe anche quando l'impresa che gestisce il parcheggio predispone condizioni generali di contratto che escludano la custodia, clausole che avrebbero natura pacificamente vessatoria; l'unica ipotesi di parcheggio senza custodia sarebbe prevista per legge e riguarderebbe le aree pubbliche comunali.
3) peraltro il giudice d'appello erroneamente ha ritenuto che l'offerta al pubblico formulata da Alfa e accettata dalla ricorrente con l'immissione dell'autovettura nel parcheggio costituisse un'offerta al pubblico di parcheggio incustodito; al contrario, il contratto atipico di parcheggio si conclude non gia' al momento del ritiro del biglietto e dell'ingresso ma nella fase precedente in cui l'utente si trova innanzi alla sbarra d'accesso poiche' non potrebbe sottrarsi alla conclusione del contratto, invertendo la marcia, sicche' la clausola di esclusione della responsabilita' avrebbe natura vessatoria.
La Suprema Corte, nel ritenere fondate le censure, rileva che:
a) il contratto di parcheggio meccanizzato a pagamento, per insegnamento di questa Corte, e' senz'altro un contratto tipico dal punto di vista sociale, pur non essendolo sotto il profilo formale: tale contratto si caratterizza per la formazione dell'incontro tra l'offerta della prestazione di parcheggio e l'accettazione mediante la concreta utilizzazione dei servizi offerti e quindi attraverso l'immissione del veicolo nell'area di parcheggio;
b) ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile al contratto de quo, e conseguentemente al fine di accertare se vi sia o meno un obbligo di custodia dell'autovettura in capo alla societa' di parcheggio, risulta indispensabile il riferimento alla funzione che il contratto di parcheggio assolve e quindi il riferimento al legittimo affidamento ingenerato nell'automobilista;
c) e' innegabile che l'offerta contrattuale formulata attraverso la predisposizione di un'area recintata di parcheggio meccanizzato a pagamento ingeneri in chi accetta l'offerta predisposta dal gestore l'affidamento che in questa sia compresa anche la custodia del veicolo;
d) un'eventuale deroga al principio generale del parcheggio custodito necessita di espressa negoziazione e consenso delle parti, elementi che non possono risolversi nella mera apposizione di cartelli o clausole predisposte unilateralmente sul biglietto ritirato all'entrata o contenute nel regolamento affisso all'interno dell'area di parcheggio;
e) simili segnalazioni attengono tutte ad un momento successivo alla conclusione del contratto stesso, conclusione da collocare nel momento in cui l'utente si presenta innanzi alla sbarra di accesso ed inidonee, pertanto, ad incidere sul contenuto di un contratto gia' concluso.