Furto dell’auto nel parcheggio a pagamento non custodito: il gestore non e’ responsabile

Furto dell’auto nel parcheggio a pagamento non custodito: il gestore non e’ responsabile

Con l'ordinanza n. 31979/2019, pubblicata il 6 dicembre 2019, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla configurabilità o meno della responsabilità del gestore di un parcheggio a pagamento per la custodia dei veicoli parcheggiati nell’area di sosta a ciò predisposta in caso di furto di un autoveicolo, se all’ingresso del parcheggio è affisso l’avviso “il gestore non risponde del furto dei veicoli”.

Venerdi 13 Dicembre 2019

IL CASO: Il proprietario di un autoveicolo conveniva in giudizio l’azienda dei trasporti di un Comune al fine di vedersi riconoscere il diritto al risarcimento del danno subito a seguito del furto della propria auto che era stata parcheggiata all’interno dello spazio adibito a parcheggio a pagamento.

La domanda veniva accolta dal Tribunale, mentre la Corte di Appello, pronunciandosi sul gravame proposto dall’Azienda dei Trasporti, riformava la sentenza di primo grado, rigettando quindi la domanda dell’originario attore, ritenendo che il contratto intercorso tra l’automobilista e l’azienda di gestione dei parcheggi era un contratto atipico di parcheggio non custodito "caratterizzato da adeguato sinallagma tra le rispettive prestazioni di corrispettivo per la locazione  o  comodato del cosiddetto posto auto e responsabilità limitata alla struttura dell'area”.

LA DECISIONE: La Cassazione chiamata a pronunciarsi sul ricorso avverso la sentenza di secondo grado proposto dall’automobilista, lo ha rigettato, ribadendo il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza nr. 14319/2011 e confermato dalla Terza Sezione della Cassazione con la sentenza n. 11931/2013, secondo il quale “l'istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera f), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), non comporta l'assunzione dell'obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l'avviso "parcheggio incustodito" è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 cod. civ.), perché l'esclusione attiene all'oggetto dell'offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. (senza che sia necessaria l'approvazione per iscritto della relativa clausola, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., non potendo presumersene la vessatorietà) ...

Ne consegue che il gestore concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell'area all'uopo predisposta."

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.31979/2019

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