Modalità di computo della sospensione feriale al termine “lungo” per l'impugnazione

Modalità di computo della sospensione feriale al termine “lungo” per l'impugnazione
Venerdi 13 Dicembre 2019

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6592/2019 ha chiarito come si deve calcolare il periodo di sospensione feriale nell'ipotesi di decorrenza del termine “lungo” per proporre impugnazione.

Il caso: Diversi attori (a cui subentreranno in corso di causa gli eredi) ricorrono, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva rigettato l'impugnazione proposta avverso la pronuncia del Tribunale con la quale erano state respinte le loro domande contro la società Zeta volte ad ottenere, ex articolo 2050 c.c., il risarcimento dei danni subiti a causa dell'utilizzazione del farmaco Z. che aveva cagionato agli attori, che ne avevano fatto uso, gravi effetti collateriali.

La Suprema Corte, preliminarmente esamina la eccezione di tardività del ricorso, che secondo la resistente sarebbe stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica il giorno successivo allo spirare del termine di decadenza dell'impugnazione: infatti:

  • la sentenza era stata pubblicata il 27.5.2016 e non era stata notificata, per cui si applicava il termine lungo dei sei mesi;

  • il ricorso era stato notificato il 28 dicembre 2016.

    Per la Suprema Corte l'eccezione è del tutto infondata per i seguenti motivi:

    A) il computo formulato dal contro ricorrente e' erroneo, nella parte in cui, pur dando atto della modifica introdotta dal decreto L. n. 132 del 2014, convertito nella L. n. 162 del 2014, ritiene che il periodo di sospensione feriale sia pari ad un mese:

    B) la modifica introdotta prevede, invece, che il relativo periodo decorra dall'1 al 31 agosto ed ammonti, pertanto, a 31 giorni.

    C) nel caso in esame, alla sentenza, pubblicata il 27.5.2016, deve applicarsi il termine semestrale oltre al periodo di sospensione feriale nella misura teste' indicata , ossia 31 giorni;

    D) pertanto l'ultimo giorno utile per la notifica era proprio il 28 dicembre 2016, data in cui l'incombente, per la parte riguardante il ricorrente, e' stato effettivamente eseguito;

    Principio di diritto: il computo deve essere effettuato "ex numerazione dierum" per quanto riguarda il termine di cui all'articolo 327 c.p.c., da calcolare "a mesi", e deve essere aggiunto il periodo di 31 giorni di sospensione previsto dalla L. n. 742 del 1969, articolo 1, nella formulazione novellata dalla legge del 2014.

Allegato:

Cassazione civile sentenza n.6592/2019

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