Se la mediazione viene disposta dalla Corte di Appello ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28 del 2010 devono ritenersi astrattamente competenti per territorio tutti gli Organismi aventi sede nel distretto nel quale la detta Corte esercita le sue funzioni.
Martedi 14 Febbraio 2023 |
Tale principio è stato chiarito dalla Corte d'Appello di Napoli nella sentenza n. 36 del 9 gennaio 2023.
Il caso: Tizio citava avanti al Tribunale la Banca Alfa per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
- dichiarare la nullità dei contratti di conto corrente oggetto del rapporto tra l'attore e la convenuta con specifico riferimento alle clausole relative all'applicazione dell'interesse anatocistico trimestrale e delle commissioni di massimo scoperto e, di conseguenza, determinare l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo...
- condannare la convenuta alla restituzione all'attore delle somme indebitamente addebitate e riscosse, oltre interessi legali creditori e al pagamento delle spese e competenze del giudizio con gli accessori di legge.
Il Tribunale accoglieva la domanda attorea; Tizio, ritenendo che il tribunale fosse incorso in errori di valutazione dei documenti contabili e di conteggio delle somme dovute dalla banca convenuta, proponeva appello avanti alla Corte distrettuale di Napoli.
Nel corso del giudizio di appello, la Corte disponeva la mediazione ai sensi dell'art. 5 comma 2 D.lgs. 28/2010; con nota di deposito la parte appellante, Tizio, depositava il verbale del primo incontro di mediazione conclusosi con esito negativo; d'altro canto, con note di deposito la banca appellata eccepiva l'improcedibilità dell'appello sulla base del fatto che la procedura di mediazione sarebbe stata esperita presso un organismo territorialmente non competente (Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Avellino): "l'esperimento della mediazione presso la sede di un organismo in luogo diverso (Avellino) da quello del Giudice competente per la controversia (Napoli) non produce effetti e non è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda (di appello). La condizione di procedibilità della domanda non si è pertanto verificata ed il giudizio non può proseguire”
La Corte d'appello, nel decidere la controversia, preliminarmente esamina l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla banca appellata in esito alla disposta mediazione, ritenendola infondata per le seguenti considerazioni:
a) in base all'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 28 del 2010 la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia;
b) nel caso di specie, la mediazione è stata disposta dalla Corte di Appello di Napoli ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28 del 2010 e devono ritenersi astrattamente competenti per territorio tutti gli Organismi aventi sede nel distretto nel quale la detta Corte esercita le sue funzioni;
c) una diversa interpretazione della norma apparirebbe del tutto irragionevole posto che il legislatore ha inteso chiaramente ancorare il criterio di territorialità degli organismi di mediazione a quello del giudice competente per territorio dovendosi quindi tener conto dello specifico e diverso ambito di competenza territoriale dei diversi uffici giudiziari (giudice di pace, tribunale, corte di appello);
d) pertanto, la procedura in questione è stata correttamente incardinata presso un organismo di mediazione che ha sede in Avellino che rientra nel distretto della Corte di Appello di Napoli (considerato che il Comune di Avellino è sede del Tribunale il cui circondario e parte del distretto territoriale per cui è competente questa Corte);
e) peraltro, il legislatore con la recente riforma adottata con il D.Lgs. n. 149 del 2022 ha integrato il comma 1 dell'art. 4 D.Lgs. n.28 del2010 (con entrata in vigore dal 28 febbraio 2023, ex L. n. 197 del 2022) proprio al fine di chiarire che "La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti": ciò significa che anche qualora (e non è così) l'organismo presso il quale si è svolta la mediazione non avesse avuto sede nel distretto territoriale della Corte di Appello di Napoli, in ogni caso l'eccezione sarebbe risultata priva di pregio in considerazione dell'accordo tacito intervenuto tra le parti in deroga al criterio previsto dalla norma di riferimento.
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