Sanzione pari al doppio del C.U. per la parte che non si presenta alla mediazione

A cura della Redazione.
Sanzione pari al doppio del C.U. per la parte che non si presenta alla mediazione
Giovedi 9 Febbraio 2023

Il Decreto legislativo 149/2022 dal titolo: “Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata” ha introdotto all'art. 7, comma 1, lett. p), l'art. 12 bis D.lgs 28/2010, relativamente al procedimento di mediazione.

La disposizione diverrà operativa ed efficace dal 28 febbraio 2023 per tutti i procedimenti instaurati successivamente a tale data; ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si continuano ad applicare le disposizioni anteriormente vigenti.

La norma in commento prevede delle conseguenze processuali e delle sanzioni più severe per la parte che non si presenta alla mediazione.

Più in particolare, è disposto che:

1.“Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente".

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