Gratuito patrocinio, giudizio di opposizione e compensazione delle spese

Gratuito patrocinio, giudizio di opposizione e compensazione delle spese

La circostanza che la persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato si avvalga, nel giudizio di opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, di un proprio difensore e non agisca personalmente ex art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 non costituisce grave ed eccezionale ragione per compensare le spese di lite.

Venerdi 30 Gennaio 2026

Tale principio è stato sancito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 1470 del 22 gennaio 2026.

Il caso: L'avv. Tizio esponeva:

  • di aver assistito Mevia, persona offesa costituita parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento penale;

  • il Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto, aveva condannato l’imputato, disponendo che pagasse le spese di lite in favore della parte civile, liquidate in € 1.000,00;

  • in seguito a successiva istanza, il medesimo Tribunale aveva emesso decreto di liquidazione di € 1.000,00, oltre accessori, in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

  • Tizio aveva proposto opposizione e il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva rideterminato, il compenso spettante in € 1.140,00, non riconoscendo alcun importo a titolo di onorario per la fase dell’opposizione.

Tizio ricorre in Cassazione, lamentando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in quanto il giudice dell’opposizione avrebbe errato nel dichiarare non dovuto e, comunque, compensati, ulteriori importi (oltre alle spese vive) in suo favore.

La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, evidenzia che:

a) il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; b) ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla “responsabilità delle parti per le spese;

c) priva di rilievo è la circostanza che le parti possano stare in giudizio personalmente nei procedimenti di opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia, ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011: questa disposizione non vieta all’interessato di avvalersi di un difensore il quale, poi, agisce facendo valere, appunto, una propria legittimazione;

d) detta prescrizione, pertanto, non costituisce grave ed eccezionale ragione per compensare le spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c. in ipotesi di soccombenza della P.A.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 1470 2026

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