Con l’ordinanza n. 13900/2020, pubblicata il 6 luglio 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla liquidazione o meno delle spese nei giudizi promossi avverso il decreto di liquidazione dei compensi al legale che abbia difeso una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
IL CASO: Un avvocato che aveva difeso in un processo penale una parte ammessa al gratuito patrocinio depositava al giudice di pace istanza per la liquidazione dei propri compensi professionali.
La domanda veniva dichiarata inammissibile per essere stata proposta tardivamente in violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, u.c., introdotto dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 783. Avverso la decisione del giudice di pace, il legale proponeva opposizione che veniva accolto dal Tribunale, che però, stante la mancata costituzione del Ministero della Giustizia, dichiarava non ripetibili le spese del giudizio.
Pertanto, la vicenda veniva sottoposta all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso del legale il quale deduceva la violazione dell'art. 91 c.p.c., in quanto le spese del giudizio di opposizione sono regolate dalla suddetta disposizione e soggiacciono alla regola della soccombenza. Di conseguenza, secondo il legale ricorrente, avendo il Tribunale accolto integralmente l’opposizione, le spese dovevano essere poste a carico del Ministero della Giustizia, anche se non costituitosi.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione la quale nell’accoglierlo con rinvio al Tribunale, ha osservato che:
1. come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, il difensore di una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi ad esso spettanti, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale;
2. di conseguenza, il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.;
3. il Tribunale, nel dichiarare irripetibili le spese processuali relativi al giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione, in considerazione della contumacia del Ministero, ha errato ponendosi in contrasto con il disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c. in quanto la compensazione delle spese può essere adottata solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni previste dal suddetto articolo 92 c.p.c. e non anche nel caso di contumacia del Ministero.
Cassazione civile ordinanza n.13900/2020