La Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2698 del 23 gennaio 2026 ha chiarito la nozione di convivente familiare nella valutazione dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
| Martedi 27 Gennaio 2026 |
Il caso: II Tribunale di Crotone, sezione civile, rigettava l'opposizione proposta da Tizio avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il Tribunale aveva disposto la revoca dell'ammissione al beneficio sulla circostanza dell'omessa dichiarazione della convivenza con Caio e sulla circostanza dell'omessa indicazione dei redditi da quest'ultimo percepiti, che, sommati a quelli del richiedente, avrebbero determinato il superamento della soglia reddituale prevista dall'art. 76 del d.P.R. 115/2002.
Avverso il provvedimento di revoca aveva proposto opposizione Tizio, il quale lamentava:
che il rapporto di convivenza con Caio nel 2022, anno di riferimento per valutare la ricorrenza dei requisiti di reddito per l'ammissione, era stato ritenuto sulla base del solo dato formale della residenza anagrafica, non accompagnato da alcuna verifica circa la stabile convivenza tra i due;
nella realtà Tizio non aveva mai convissuto con Caio, essendo questi detenuto da lungo tempo allorquando il richiedente si stabilì nella sua abitazione.
Il tribunale aveva rigettato l'opposizione evidenziando che:
la circostanza che Caio fosse detenuto nell'anno di riferimento non escludeva di per sé il rapporto di convivenza rilevante ai fini dell'accertamento dei redditi del richiedente:
Invero, ai sensi dell'art. 76, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito da tenere in considerazione ai fini dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Tizio, ricorre in Casaszione deducendo come primo motivo violazione e falsa applicazione dell'art. 76 d.P.R. 115/2002 ed erronea interpretazione del concetto di convivenza familiare; in particolare osserva che:
la situazione di convivenza richiamata nell'art. 76, comma 2, d.P.R. 115/2002, da cui dipende la determinazione del reddito complessivo valutabile ai fini dell'ammissione al beneficio, ha riguardo situazioni sostanziali e non formali, sicché le risultanze anagrafiche non hanno significato in assenza di una effettiva coabitazione e di una reale comunanza di vita ed interessi economici tra il richiedente il beneficio ed i componenti della famiglia anagrafica;
Per la Cassazione la censura è fondata:
a) in base a consolidato orientamento di legittimità, la convivenza rilevante fini dell'art. 76 d.P.R. 309/90 non può essere intesa in senso meramente formale, dovendo esistere la coabitazione ed una effettiva comunanza di vita e di interessi economici tra i componenti della famiglia anagrafica;
b) deve ritenersi, stante il chiaro tenore letterale della normativa, che ai fini del giudizio di ammissibilità o di conferma del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rileva la situazione di convivenza all'atto della domanda e che a tale fine non assume rilievo il solo dato formale della convivenza, emergente dalla residenza anagrafica, che può solo costituire un significativo dato probatorio;
c) in base agli stessi principi emergenti dalla normativa statale, sussiste l'obbligo per il giudice di esaminare, ai fini del giudizio sulla condizione di non abbienza, le prove che confermino o confutino la sostanziale e fattuale percezione e condivisione di redditi tra familiari effettivamente conviventi all'atto della domanda idonea ad incidere sulla predetta condizione;
d) nel caso di specie, iI Tribunale ha rigettato l'opposizione sulla base di una valutazione riferita al solo elemento delle risultanze anagrafiche, senza verificare se il soggetto richiedente ed il detenuto avessero mai convissuto, se esistessero tra loro rapporti di parentela ed ogni altro elemento utile a verificare una condivisione di redditi ed una comunanza di interessi tra loro.