Gratuito patrocinio: va considerato anche il reddito della convivente all'epoca del giudizio

Gratuito patrocinio: va considerato anche il reddito della convivente all'epoca del giudizio

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 18134/2023 chiarisce quali redditi vengono presi in considerazione ai fini dell'esclusione del patrocinio a spese dello Stato.

Giovedi 27 Luglio 2023

Il caso:il Tribunale di Varese revocava l'ammissione di Tizio al beneficio del gratuito patrocinio, disposta in via anticipata e provvisoria dal locale Consiglio dell'Ordine Forense in relazione a due giudizi civili svoltisi dinanzi al medesimo ufficio giudiziario; nel contempo, respingeva l'istanza di liquidazione dei compensi formulata dal suo procuratore, avv. Caio, con riferimento all'attivita' difensiva espletata nell'ambito dei suddetti procedimenti.

Il medesimo Tribunale successivamente respingeva l'opposizione ex art. 170 DPR 115/2002; Tizio e l'avv. Caio ricorrono in Cassazione, sostenendo, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, che:

a) i redditi di Tizio non andavano sommati a quelli prodotti dalla sua ex compagna di vita, Lucilla, emergendo ex actis che il rapporto di convivenza fra i due era gia' cessato da tempo e che il loro legame affettivo "risultava chiaramente venuto meno anche de facto" sin da quando l'odierno ricorrente era stato sottoposto a detenzione carceraria per aver riportato una condanna penale definitiva;

b) cio' che normativamente rileva ai fini dell'ammissione al beneficio non e' l'esistenza o meno di un rapporto affettivo o la relativa affettivita' tra due persone, bensi' la coabitazione materiale, fisica, che, per tabulas, e' unicamente dimostrabile attraverso il certificato a cio' redatto, ovvero quello di stato di famiglia.

Per la Cassazione le censure sono infondate: sul punto ribadisce il seguente principio:

- ai sensi dell'articolo 76, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito da tenere in considerazione ai fini dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante;

- la locuzione "componente della famiglia" ha una sua specifica pregnanza, avendo il legislatore voluto tenere conto della capacita' economico-finanziaria di tutti coloro che, per legami giuridici o di fatto, comunque concorrono a formare il reddito familiare del soggetto richiedente il beneficio;

- cio' in quanto non sarebbe conforme ai principi costituzionali di solidarieta', di equa distribuzione e di partecipazione di ogni cittadino alla spesa comune attraverso il prelievo fiscale il fatto di gravare i contribuenti del costo della difesa di chi puo' fruire dell'apporto economico dei vari componenti il nucleo familiare, ancorche' il suo reddito personale gli consenta di accedere al beneficio;

- coerente con tale impostazione e' l'ormai consolidato orientamento di legittimita' che ritiene vadano computati anche i redditi del convivente more uxorio: il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi e responsabilita', e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e non puo' ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, pertanto, anche in una siffatta ipotesi, non puo' omettere di indicare, nell'istanza di ammissione, il reddito dei familiari conviventi;

- nel caso in esame, è stato appurato che Lucilla conviveva con Tizio durante la pendenza dei giudizi civili.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 18134 2023

Vota l'articolo:
0 / 5 (0voti)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.044 secondi