Patrocinio a spese dello Stato: modalità di accertamento delle condizioni reddituali dell'istante

Patrocinio a spese dello Stato: modalità di accertamento delle condizioni reddituali dell'istante

La Quarta sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 25342/2022 chiarisce che tra gli strumenti che ha a disposizione l'autorità giudiziaria per verificare  le effettive condizioni reddituali, patrimoniali e familiari del richiedente l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato sono ricomprese anche le presunzioni semplici.

Lunedi 28 Novembre 2022

Il caso: Tizio  ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato il ricorso in opposizione da lui presentato ex articolo 99 Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e articolo 702-bis c.p.c. avverso il decreto con il quale era stata rigettata la sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per non abbienti.

Per il Tribunale il beneficio chiesto da Tizio doveva essere rigettato in quanto il medesimo instante risultava gravato da precedenti penali per reati in tema di stupefacenti e contro il patrimonio tali da far presumere che la sua posizione reddituale non fosse conforme alle condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 76 e 92; tali precedenti inducevano quindi il Tribunale a ritenere che l'interessato vivesse di proventi di natura illecita.

In sede di ricorso in Cassazione, Tizio lamenta violazione di legge, evidenziando che:

- il Tribunale reggino, a fronte dell'autocertificazione riguardante i redditi di Tizio posta a corredo dell'istanza, ha omesso di chiedere integrazione documentale, prendendo in esame del tutto genericamente i suoi precedenti penali al fine di presumere un reddito illecito da parte sua, senza quindi esaminare il suo tenore di vita e le sue condizioni personali e familiari;

- la presunzione formulata dal Tribunale non e' supportata da alcunche' e, oltretutto, risulta riferita a reati per lo piu' risalenti nel tempo: il Tribunale in definitiva, ha presunto che il ricorrente non avesse diritto al beneficio richiesto per le sue condizioni di reddito senza neppure esperire verifiche al riguardo.

Per gli Ermellini il ricorso è fondato, nei termini qui di seguito indicati:

a) la normativa vigente offre all'autorita' giudiziaria procedente strumenti idonei per verificare le effettive condizioni reddituali, patrimoniali e familiari dell'interessato: non solo a posteriori, attraverso le verifiche di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 98 demandate all'Ufficio finanziario competente per territorio, ma anche "prima di provvedere", esercitando la facolta' conferita al giudicante dall'articolo 96, comma 2, dello stesso D.P.R., ossia trasmettendo l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di Finanza, per le necessarie verifiche;

b) peraltro ai fini della revoca del beneficio in parola, l'accertamento dei redditi deve avvenire secondo gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni semplici di cui all'articolo 2724 c.c. tra le quali rientrano il tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi e qualsiasi altro fatto indicativo della percezione di redditi illeciti;

c) i requisiti di gravita', precisione e concordanza, indicati dall'articolo 2729 c.c., perche' gli indizi possano assurgere in subiecta materia al rango di prova presuntiva, debbono valutarsi con rigore e con adeguato riferimento ai fatti noti, dai quali risalire con deduzioni logiche ai fatti ignorati, il cui significato deve essere apprezzato senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative;

d)  il ricorso alle c.d. presunzioni semplici viene di regola ammesso non tanto in riferimento alla generica sussistenza di fonti di reddito non dichiarate dall'instante, quanto in riferimento al presumibile superamento del limite di reddito stabilito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per non abbienti nei casi particolari di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 76, comma 4-bis;

e) nel caso di specie, la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta carente sotto il profilo argomentativo da palesarsi come apparente, in quanto basata su argomentazioni di puro genere e di asserzioni apodittiche e prive di efficacia dimostrativa.

Allegato:

Cassazione penale sentenza n.25342 2022

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