Il legittimo impedimento del difensore che giustifica la rimessione in termini

A cura della Redazione.
Il legittimo impedimento del difensore che giustifica la rimessione in termini

La malattia del difensore non rileva di per sé come legittimo impedimento per la rimessione in termini, se non in caso di un malessere improvviso che determini un totale impedimento a svolgere l'attività professionale.

Mercoledi 9 Luglio 2025

Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18127/2025.

Il caso: Tizio ricorre in Cassazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza con cui la CTR ha rigettato l’appello del contribuente avverso la sentenza della CTP che aveva dichiarato inammissibile, in ragione della tardiva costituzione, il ricorso spiegato avverso avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2012, era stato rettificato il reddito di impresa.

In particolare il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver rilevato la nullità della sentenza di primo grado e per non aver, conseguentemente, rimesso gli atti al primo giudice:

a) in particolare Tizio lamenta la violazione dell’art. 153 cod. proc. Civ., censurando la sentenza impugnata per aver rigettato l’istanza di rimessione in termini, avanzata alla CTR, con la quale aveva addotto che il ricorso in primo grado era stato depositato con un giorno di ritardo in quanto il difensore era stato impossibilitato a deambulare come da certificato medico allegato.

b) per il ricorrente l’impossibilità a deambulare rientra nel concetto di causa non imputabile in quanto fatto estraneo alla volontà della parte.

Per la Corte la censura è infondata e il ricorso deve essere rigettato: sul punto chiarisce quanto segue:

a) la rimessione in termini richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte o al suo difensore, perché cagionata da un fattore estraneo alla volontà degli stessi;

b) con specifico riferimento alla malattia del difensore si è precisato che questa non rileva di per sé come legittimo impedimento, se non in caso di un malessere improvviso che determini un totale impedimento a svolgere l'attività professionale; in assenza di detto presupposto, invece, il professionista è tenuto ad organizzarsi affinché le attività ordinarie possano svolgersi senza interruzioni;

c) nel caso in esame, a fronte della scadenza del termine di trenta giorni per costituirsi in data 17 ottobre 2016, ed esaminato il certificato medico che attestava l’impossibilità del difensore a deambulare per il periodo dal 10 al 17 ottobre 2016 (ovvero già sette giorni prima della scadenza del termine), la CTR ha correttamente rilevato che il deposito del ricorso presso la segreteria della CTP non doveva necessariamente provvedere il difensore, potendo tale adempimento essere assolto da altro soggetto all'uopo delegato, dallo stesso ricorrente e potendosi anche provvedere mediante spedizione di plico raccomandato.

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