Per il CNF, la casella di posta elettronica certificata piena, non è valido motivo per ottenere la richiesta di rimessione in termini per la notifica di un atto.
Martedi 18 Luglio 2023 |
Un' avvocata, con istanza depositata attraverso PEC, aveva chiesto al CNF di sospendere la decisione del Consiglio di disciplina emessa nei suoi confronti, di sospensione dalla professione di sei mesi, chiedendo di restituire il termine per l'esercizio del diritto di difesa, non avendo avuto conoscenza né della pendenza del procedimento a suo carico, né della decisione che ne è conseguita.
A suo dire, lo spazio della casella PEC era risultato inidoneo a ricevere la mail con la notifica perchè “pieno”.
Il CNF con sentenza resa pubblica lo scorso 7 luglio, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza presentata, richiamando la giurisprudenza in materia, secondo la quale la rimessione in termini presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile “ da intendere come immediatezza nella reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai conclusa” (Cass. Civ. Sez. Lav., ordinanza n. 29757/2019).
A parere del Consiglio, l' avvocata non ha presentato una motivazione strutturata del ricorso contro la decisione, chiedendo prima al Consiglio di disciplina la riapertura del procedimento disciplinare e, solo dopo un mese dalla notificazione della decisione disciplinare, interpellando il CNF per richiedere la rimessione in termini, fondando la richiesta su asseriti e non meglio specificati problemi alla casella di posta elettronica certificata.
Per il CNF “ l'incapienza della casella PEC, dichiarata e certificata dalla ricorrente, non presenta i caratteri di non imputabilità e assolutezza necessari a legittimare il beneficio richiesto”. L'istituto della rimessione in termini richiede la puntuale articolazione dei motivi e non, come nel caso di specie, l'esplicita riserva di produzione degli stessi in un momento successivo. Il CNF ha, perciò, dichiarato inammissibile il ricorso.