Istanza di rimessione in termini: presupposti

Istanza di rimessione in termini: presupposti

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7631/2025 ribadisce quali sono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini ex art. 153 comma 2 cpc.

Giovedi 3 Aprile 2025

Il caso: Instauratosi un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto bancario nei confronti di Tizio a cui è stato ingiunto di pagare euro 307.928,07 in forza della escussione della fideiussione omnibus che l’opponente aveva stipulato, nella veste di amministratore della Delta S.r.L, a garanzia delle obbligazioni di quest’ultima derivanti da uno scoperto di c/c, il tribunale adito in primo grado accoglieva parzialmente l'opposizione e condannava l’opponente, Tizio al pagamento della minor somma di euro 151.315,81.

La Corte d'Appello, su impugnazione di Tizio, in accoglimento dell'appello, riformava la sentenza di primo grado; la Banca ricorre in Cassazione.

In questa sede il controricorrente Tizio eccepisce l'improcedibilità del ricorso, ribadendo la precedente istanza di rigetto della richiesta di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, cod.proc.civ., formulata dalla società ricorrente, sulla base dei seguenti motivi:

- il ricorso è stato notificato il 2/1/2024;

- entro 20 giorni, quindi, entro il 22/1/2024, ai sensi dell’art. 369, commi 1 e 2, cod.proc.civ., avrebbe dovuto procedersi al deposito di copia autentica;

- la banca ricorrente (dopo un primo tentativo non andato a buon fine eseguito il 16/01/2024) ha proceduto, in data 17/1/2024, al deposito del ricorso per cassazione ricevendo una sola “terza PEC” (esiti controlli automatici) nella quale era segnalato un errore “non bloccante”; in pari data, il rappresentante legale della ricorrente riceveva una quarta PEC di “accettazione avvenuta con successo” cui ha fatto seguito l’iscrizione del giudizio;

- il difensore dell’odierna ricorrente però non si accorgeva che nella busta telematica depositata il 17.1.2024 vi era, oltre al ricorso principale (mancante, però, della prova della sua notifica telematica), soltanto la procura speciale e la nota di iscrizione a ruolo, ma non anche l’impugnata sentenza, la prova della notifica telematica del ricorso, gli atti e i documenti posti a base del ricorso;

- l’originario deposito non era stato integralmente effettuato perché il messaggio PEC eccedeva la dimensione massima di 30 MB stabilita dal provv. DGSIA; il che rendeva necessario provvedere attraverso più messaggi PEC (invii complementari), cui la ricorrente non aveva effettuato tempestivamente;

- solo in data 26.1.2024 -a termine ex art.369 cod.proc.civ. ormai spirato- ha depositato due istanze di rimessione in termini, ai fini del deposito della sentenza impugnata, della prova della notifica alla parte intimata del ricorso per cassazione, degli atti e documenti ad esso allegati e dei fascicoli di parte dei gradi precedenti;

Per la Cassazione l'eccezione è fondata, sulla base delle seguenti considerazioni:

a) la ricorrente ha effettivamente ricevuto la quarta PEC da cui risultava che il deposito era andato a buon fine, ma detta quarta PEC si riferiva al deposito principale, e non poteva ingenerare un affidamento incolpevole circa la completezza di contenuto del deposito eseguito;

b) né può giovare a suo favore l’essersi attivata per la rimessione in termini in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, perché una pluralità di comportamenti iniziali errati e/o negligenti ( il deposito eccedente il limite dimensionale, la mancanza dei depositi complementari, l’omessa verifica del contenuto del deposito andato a buon fine, pur possibile informaticamente ) depongono per la relativa imputabilità a suo carico;

c) la rimessione in termini di cui all'art. 153,2° comma, cod.proc.civ. presuppone:

- l'esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte (non determinato da quest'ultima e caratterizzato dall'assoluta impossibilità e non da mere difficoltà nell'osservanza delle norme processuali);

- l'immediata reazione al manifestarsi della necessità di svolgere l'attività processuale ormai preclusa: condizioni che nel caso in esame, come sopra evidenziato, non ricorrono.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 7631 2025

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