Con l’ordinanza n. 25289/2020, pubblicata l’11 novembre 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla legittimità o meno della rimessione i termini della parte nel caso in cui la cancelleria rifiuti la costituzione telematica in giudizio per il mancato versamento del contributo unificato.
Martedi 17 Novembre 2020 |
IL CASO: La vicenda nasce dal giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni promosso da un cliente contro il proprio commercialista per responsabilità professionale.
La domanda veniva accolta dal Tribunale, mentre la Corte di Appello accoglieva il gravame interposto dal professionista e rigettava, quindi, l’originaria domanda attorea.
Nel giudizio di appello, l’appellante si costituiva oltre il termine di dieci giorni dalla notifica eseguita a mezzo Pec chiedendo, contestualmente, la rimessione in termini, evidenziando di aver provveduto a spedire tempestivamente la busta telematica per la costituzione in giudizio ricevendo, però, successivamente una comunicazione da parte della cancelleria con cui era stato informato del rifiuto del deposito per il mancato versamento del contributo unificato.
La Corte di Appello, ritenendo che la mancata "tempestiva costituzione" era derivata per causa non imputabile all'appellante, accoglieva l’istanza di rimessione in termini, mentre l’appellato eccepiva l’improcedibilità del gravame per tardiva costituzione dell’appellante.
La vertenza, giungeva, all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso dell’originario attore il quale deduceva, fra l’altro, la nullità della sentenza/del procedimento per la violazione e la falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4), per difetto di motivazione sulla rimessione in termini, nonchè la violazione e la falsa applicazione dell'art. 153 c.p.c., comma 2, per avere la Corte territoriale erroneamente rimesso in termini l'appellante.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione la quale nel rigettarlo ha osservato che:
1. il presupposto per la rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall'art. 184-bis c.p.c. quanto in quella di più ampia portata prefigurata nel novellato art. 153 c.p.c., comma 2, è la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, tempestività da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa" (Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2011, n. 23561, in senso conforme Cass. Sez. 2, sent. 26 marzo 2012, n. 4841);
2. il concetto di "immediatezza della reazione" (ribadito, da ultimo, anche da Cass. Sez. 5, ord. 1 marzo 2019, n. 6102,) non implica, dunque, come "corollario" che l'istanza di rimessione debba intervenire, comunque, entro il termine del quale si alleghi essere stata impossibile l'osservanza per causa non imputabile alla parte, dovendo, viceversa, interpretarsi solo come necessità che la parte istante "si attivi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio "della durata ragionevole del processo" ( Cass. Sez. 5, sent. 6 giugno 2012, n. 9114).
Sostanzialmente, gli Ermellini, hanno ribadito il principio secondo il quale il deposito telematico si considera avvenuto nel momento in cui il gestore della posta elettronica del Ministero della Giustizia genera la ricevuta di avvenuta consegna della busta telematica.
Nella fattispecie esaminata, hanno concluso, il requisito della tempestività dell’istanza era stato assolutamente rispettato dall’appellante, tenuto conto anche del fatto che il termine per la costituzione scadeva durante il periodo delle festività natalizie.