Cessazione della materia del contendere e responsabilità del condomino

Cessazione della materia del contendere e responsabilità del condomino

Recentemente il Tribunale di Napoli ha depositato un'interessante pronuncia in tema di cessazione della materia del contendere in ambito di impugnativa di delibera assembleare condominiale.

Lunedi 16 Novembre 2020

Tale decisione si colloca nel solco dell’orientamento del tutto prevalente tra i Supremi Giudici (cfr, tra le molte altre: Cass. Sez. 2 n. 2999 del 10.02.2010 ), secondo cui “La disposizione dell'art. 2377 comma ultimo cod. civ., secondo la quale l'annullamento della deliberazione dell'assemblea della società per azioni non può avere luogo se la deliberazione sia stata sostituita con altra presa in conformità della legge o dell'atto costitutivo, ha carattere generale ed è perciò applicabile anche alle assemblee dei condomini degli edifici. Pertanto si verifica la cessazione della materia del contendere, quando l'assemblea condominiale regolarmente riconvocata abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell'impugnazione, ponendo in essere pur in assenza di forme particolari un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido”.

Nel caso attenzionato dal Tribunale l’attore, nella qualità di proprietario di un’unità immobiliare facente parte di un Condominio, conveniva in giudizio quest'ultimo per ottenere, previo accertamento di una serie di vizi ed irregolarità, analiticamente indicati nell’atto introduttivo e relativi al punto 1) di una delibera assembleare adottata (concernente l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’anno 2013), la declaratoria della nullità assoluta della stessa ed, in via estremamente gradata e subordinata, la declaratoria di annullamento di detta delibera, in relazione al medesimo capo 1 dell’odg per violazione dell’art. 1130 bis c.c..

Nello specifico l’attore, quali gravi vizi ed irregolarità nella redazione del bilancio consuntivo, deduceva:

1) la mancanza di un registro di contabilità in dispregio del disposto di cui all’art. 1130 comma 7 c.c. nonché di un documento riassuntivo correlato al rendiconto e di indicazione del totale delle attività e delle passività;

2) incomprensibili indicazioni di alcune voci di entrata;

3) incongruenze relative ad alcune voci di spesa;

4) non intellegibilità di alcune poste attive e passive del rendiconto

5) omessa indicazione degli importi di ogni conguaglio incassato nonché dei debiti saldati e dei relativi percettori.

Con comparsa di costituzione e di risposta ritualmente depositata, il Condominio convenuto, in via preliminare, eccepiva l’avvenuta cessazione della materia del contendere, essendo stata sostituita la delibera impugnata, con altra delibera con la quale veniva approvato il bilancio consuntivo relativo alla gestione 2013, revisionato anche sulla scorta di quanto evidenziato dall’attore.

Inoltre, considerato che pur avendo regolarmente ricevuto l'attore la convocazione per la nuova riunione di condominio con allegato il bilancio consuntivo anno 2013, revisionato, aveva comunque, nella stessa giornata della riunione, notificato al condominio l’atto di citazione, il condominio convenuto stigmatizzava, ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio, il carattere quanto meno avventato dell’iniziativa giudiziaria. Nel merito contestava puntualmente i motivi di nullità e/o di annullabilità della delibera condominiale del 30.06.2014.

Ebbene, il Tribunale di Napoli ha accertato e dichiarato la cessazione della materia del contendere dal momento che, in relazione al punto n. 1 dell’odg la delibera impugnata era stata già sostituita da una successiva delibera, tra l’altro non impugnata dall’attore.

La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, quando, come nel caso de quo, sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).

Inoltre, la relativa dichiarazione non è preclusa da contrasti tra le parti in ordine all'incidenza dell'onere delle spese processuali, come nel caso in esame, dovendo al riguardo il giudice di merito solo decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari (cfr.Cassazione civile, sez. II, 27 maggio 1996, n. 4884).

Tanto premesso, il Giudice partenopeo ha ritenuto che la domanda dell’attore, anche in ragione della valutazione complessiva del comportamento processuale ed extraprocessuale del medesimo, non fosse meritevole di accoglimento, rimarcando che, come documentalmente provato, l’attore, pur avendo ritualmente ricevuto la convocazione per la successiva riunione di condominio con allegato il bilancio consuntivo anno 2013 revisionato anche sulla scorta dei rilievi del predetto e pur avendo, come pacificamene ammesso dallo stesso, conoscenza dell’approvazione della successiva delibera, avesse comunque notificato, nello stesso giorno, al condominio atto di citazione finalizzato ad ottenere la dichiarazione di nullità e/o di annullamento del punto 1) dell’odg della delibera in esame.

Ebbene, venendo meno ad un preciso dovere di correttezza, anche processuale, l’attore aveva introdotto il giudizio nella consapevolezza del superamento, sin dalla data della notifica dell’atto di citazione, dei vizi e delle irregolarità dell’impugnata delibera, con conseguente declaratoria di infondatezza della domanda attorea e, quindi, la condanna dello stesso alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore del Condominio.



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