Deposito telematico rifiutato per errore fatale: i rimedi

Deposito telematico rifiutato per errore fatale: i rimedi

Si segnala la sentenza n. 1272/2024 della Corte d'Appello di Catanzaro la quale chiarisce quali adempimenti deve porre in essere il difensore allorchè un primo tentativo di deposito telematico dell'atto di appello non vada a buon fine per “errore fatale”.

Mercoledi 4 Dicembre 2024

Il caso: Il Tribunale di Catanzaro respingeva la domanda proposta da Tizia nei confronti della soc. Delta spa, di Caio (conducente dell'autovettura) e di Mevio (proprietario dell'autovettura) per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale occorsogli allorquando l'autovettura, sulla quale era trasportata, era entrata in collisione con l'autovettura di Sempronio riportando gravi lesioni.

Avverso la sentenza Tizia proponeva appello; la società Delta si costituiva per eccepire la tardiva iscrizione a ruolo imputabile alla parte e al suo difensore e per dichiarare di non accettare il contraddittorio sul merito della controversia.

La Corte distrettuale adita, nel dichiarare improcedibile l'impugnazione ex art 348, comma 1, cpc poiché l'appellante non si è costituito nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica dell'appello, osserva quanto segue:

a) Risulta dagli atti e, segnatamente, dall'attestato della cancelleria che, a fronte di un primo tentativo di deposito telematico dell'atto d'appello non andato a buon fine per “errore fatale”, il difensore di Tizia ha di propria iniziativa proceduto a un secondo invio dell'atto d'appello andato questa volta a buon fine ed ha contestualmente chiesto di essere rimessa in termini giustificando il notevole lasso di tempo trascorso tra i due invii con l'intensa attività lavorativa svolta nel suddetto periodo per effetto della quale non si era avveduta della mancata ricezione della terza pec relativa all'esito dei controlli automatici e non aveva chiesto nell'immediatezza informazioni alla cancelleria competente;

b) per il Collegio le ragioni addotte dall'appellante non giustificano la tardiva iscrizione a ruolo della causa e, dunque, non consentono di ritenere tempestivo il secondo deposito telematico effettuato a distanza di oltre sei mesi dal primo deposito non andato a buon fine;

b) il deposito telematico degli atti giudiziari si perfeziona nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di avvenuta consegna (“RdAC”): tuttavia la rituale ricezione della ricevuta di avvenuta consegna ha solo un effetto “prenotativo”; l'efficacia del deposito resta, infatti, subordinata al superamento dei successivi controlli automatici e manuali; se questi andranno a buon fine, il deposito si riterrà compiuto sin dal momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna; se i suddetti controlli non andassero a buon fine, invece, il deposito non potrà dirsi effettuato;

c) nel caso in cui il deposito non venga accettato dal sistema per “errore fatale”, va applicato il principio per cui il mancato deposito per “errore fatale” non è di per sé imputabile alla parte poiché detto errore non necessariamente è dovuto a colpa del mittente, ma esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico;

d) I rimedi riservati alla parte in simili casi sono due: 1) la formulazione dell'istanza di rimessione in termini; 2) la ripresa spontanea del procedimento di deposito telematico dell'atto mediante un nuovo invio; entrambi i rimedi devono essere, ovviamente, attivati con tempestività.

e) l'istanza di rimessione in termini (o la ripresa del procedimento di deposito) è ammissibile se effettuata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, tenuto conto della necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria: pertanto il difensore deve rispettare le norme di diligenza nell'espletamento dell'incarico professionale, senza che i numerosi e concomitanti impegni professionali possano in alcun modo giustificare la tardiva ripresa del procedimento di deposito

Allegato:

Corte Appello Catanzaro sentenza 1272 2024


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