Con l’ordinanza n. 15662/2019, pubblicata l’11 giugno scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dal deposito telematico di un atto avvenuto tempestivamente e rifiutato dalla Cancelleria a distanza di giorni dall’invio e oltre il termine perentorio previsto per il deposito.
Martedi 25 Giugno 2019 |
IL CASO: La vicenda approdata all’esame della Suprema Corte di Cassazione trae origine dal decreto con il quale era stata dichiarata inammissibile un’istanza per il riconoscimento dell’equo indennizzo di cui alla legge Pinto relativo all’eccessiva durata di un procedimento di esecuzione immobiliare.
Avverso il suddetto decreto veniva proposta opposizione. La Corte di Appello, previo rigetto dell’istanza di rimessione in termini, dichiarava inammissibile il gravame, ritenendo che l’opposizione avrebbe dovuto essere introdotta entro il termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto opposto mentre l’invio telematico del deposito dell’opposizione era avvenuto oltre il suddetto termine. Il ricorrente aveva depositato l’istanza di rimessione in termini in quanto l’invio telematico era stato effettuato tempestivamente ma la Cancelleria aveva comunicato il rifiuto dell’accettazione dopo la scadenza del termine per il deposito. Secondo la Corte territoriale, la rimessione in termini non era ammissibile in quanto il rifiuto da parte della Cancelleria era dovuto all’erroneo deposito dell’opposizione nello stesso procedimento che aveva definito il giudizio relativo all’istanza per il riconoscimento dell’equo indennizzo, mentre lo stesso doveva essere introdotto con procedimento separato e quindi con una nuova iscrizione a ruolo.
Pertanto, avverso il decreto della Corte di Appello, l’originario istante interponeva ricorso per Cassazione, deducendo la violazione e la falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2, per la mancata rimessione in termini in quanto:
nel software redattore utilizzato per la predisposizione dell'atto mancava una specifica opzione relativa all’opposizione da proporre;
essendo arrivata la terza ricevuta di consegna con la dicitura “controlli terminati con successo - busta in attesa di accettazione", aveva confidato nel perfezionamento del procedimento di deposito, essendo imputabile al sistema l'incapacità di accedere all'uno o all'altro registro;
il rifiuto "manuale" del deposito da parte della cancelleria, avvenuto a distanza di alcuni giorni dall’invio, non potrebbe inficiare il principio per cui la generazione di ricevuta da parte del gestore p.e.c. del ministero della giustizia integra il raggiungimento dello scopo.
LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, gli Ermellini hanno ritenuto il ricorso fondato e nell’accoglierlo con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello in diversa composizione, dopo aver premesso che è incontroverso che il sistema informatico anche ministeriale, pur dopo l'emanazione del decreto conclusivo, ha consentito l'invio telematico di un atto successivo alla "definizione" della fase monocratica, generando, da un lato, le relative ricevute e ingenerando, d'altro lato, il conseguente affidamento di completamento del deposito e che il suddetto affidamento è stato contraddetto nove giorni dopo e in particolare dopo la scadenza dei termini per proporre l’opposizione solo da una p.e.c. "manuale" da parte della cancelleria con la quale si invitava l’opponente a procedere all’iscrizione a ruolo con nuovo deposito, previo rifiuto dell'atto, ha evidenziato che:
contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Appello, in tale situazione, deve ritenersi perfezionata la fattispecie del deposito, connotata da mera irregolarità quanto all'identità del fascicolo di destinazione (peraltro consentita da evidente imperfezione del sistema telematico, che ha permesso il deposito di atto successivo in procedimento definito, a prescindere dall'esistenza o dall'inesistenza di un'opzione apposita per il deposito dell'atto introduttivo dell'opposizione) e dal raggiungimento dello scopo, consistente nel portare a conoscenza dell'ufficio di cancelleria l'avvenuto deposito;
in altri arresti giurisprudenziali della stessa Corte in fattispecie diverse, ma con elementi di comunanza, è stato ritenuto, in mancanza di sanzione espressa di nullità:
a) meramente irregolare l'invio telematico di un ricorso dinanzi ad un ufficio non ancora abilitato, nonchè tale da legittimare la rimessione in termini a fronte del rifiuto disposto dall'ufficio (cfr. Cass. n. 22479 del 04/11/2016);
b) meramente irregolare e sanato per raggiungimento dello scopo il deposito per via telematica, anzichè con modalità cartacee nel caso di specie prescritte, dell'atto introduttivo del giudizio (cfr. Cass. n. 9772 del 12/05/2016);
c) suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, in quanto non inesistente, la notifica di un atto processuale a mezzo p.e.c. in epoca in cui essa, in tesi, non era ancora attuabile (cfr. Cass. n. 20625 del 31/08/2017).
Pertanto, hanno concluso gli Ermellini, la Corte territoriale non si è attenuta ai suddetti principi non considerando che l'atto era comunque giunto a conoscenza dell'ufficio, con raggiungimento dello scopo, potendosi provvedere alla sua regolarizzazione quanto a iscrizione a ruolo previo invito alla parte, ma senza procedere a rifiuto e che, doveva comunque valutarsi il sussistere dei presupposti della rimessione in termini a tali ultimi fini, non potendo ritenersi imputabile alla parte un deposito telematico irregolare, ma consentito dal sistema, con irregolarità rilevata dagli stessi uffici nove giorni dopo l'inoltro.