Separazioni: per l'assegno di mantenimento non rileva il tenore di vita

Separazioni: per l'assegno di mantenimento non rileva il tenore di vita

Con l'ordinanza n. 16405 del 19 giugno 2019 la Corte di Cassazione torna ad affrontare alcune tematiche in materia di separazione dei coniugi, dai presupposti per l'addebito ai criteri per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, a cui la Corte estende i principi elaborati per l'assegno di divorzio.

Lunedi 24 Giugno 2019

Il caso: La signora S.M. appellava la decisione del Tribunale di Padova che, nel giudizio di separazione dal coniuge A.B., aveva respinto la sua domanda di addebito della separazione e di imposizione di un assegno di mantenimento a carico del marito di 400 euro mensili.

La Corte di appello riformava parzialmente la decisione impugnata dichiarando l'ex marito tenuto al versamento della somma di 170 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento di S.M.; quanto alla domanda di addebito, la Corte distrettuale non riteneva i fatti imputati al B. eclatanti violazioni degli obblighi coniugali determinanti la crisi irreversibile del rapporto coniugale, mentre in merito all'assegno di mantenimento, la Corte distrettuale teneva conto :

  • della relativa differenza di capacità reddituale;

  • della breve durata del matrimonio e della convivenza

  • della inesistenza di una condizione di agiatezza e, anzi della difficile situazione economica in cui versava la moglie dopo la separazione e che la costringeva a vivere con i propri genitori.

    Contro la decisione della Corte di appello ricorre per cassazione S.M., deducendo, tra l'altro: a) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 143 c.p.c. per aver escluso che i comportamenti addebitati dalla ricorrente al marito integrino altrettante violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio; b) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio conseguente all'omesso esame di documenti costituiti dal preliminare di acquisto di un immobile ad uso abitativo, da adibire a residenza familiare, stipulato dal marito e dal contratto di fornitura di alcuni elementi di arredo della costruenda casa coniugale, sottoscritto, a sua volta, il giorno successivo, informazioni, queste, che avrebbero potuto indurre la Corte d'appello a stabilire un diverso e maggiore importo dell'assegno di mantenimento.

    La Cassazione, nel rigettare il ricorso, in tema di addebito ribadisce quanto segue:

    - in tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale;

    - a tali principi si è attenuta la Corte che, nel valutare i comportamenti dedotti dalla odierna ricorrente come fondamento della domanda di addebito, ne ha escluso la gravità e la loro idoneità a determinare la rottura irreparabile del legame coniugale.

    Più significativa la pronuncia in tema di assegno di mantenimento: sul punto la Corte osserva che:

    - alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. sez. I n. 1162 del 18 gennaio 2017) alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento;

    - peraltro, anche in materia di separazione, la funzione dell'assegno non è più, neanche dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 18287 dell'Il luglio 2018, quella di realizzare un tendenziale ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del matrimonio ma invece quello di assicurare un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.16405/2019

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