Successioni: natura e caratteristiche del diritto di abitazione del coniuge superstite.

A cura della Redazione.
Successioni: natura e caratteristiche del diritto di abitazione del coniuge superstite.
Martedi 25 Giugno 2019

Con l'ordinanza n. 15667 /2019 la Corte di Cassazione si pronuncia in tema di diritto di abitazione nella casa familiare nell'ambito di una successione ereditaria, ribadendo il principio per cui tale diritto si costituisce automaticamente in capo al coniuge superstite, nonostante disposizioni diverse del de cuius.

Il caso. La controversia trae origine dalla disposizione contenuta nel testamento olografo di D.P., con la quale egli aveva costituito, in favore della nipote odierna ricorrente P.F., nonché della figlia M.G.P. e del coniuge M.C., il diritto di abitazione sull'immobile adibito a casa familiare.

A seguito di divisione l'immobile era stato attribuito, per la piena proprietà, al coniuge M.C., che aveva successivamente conferito l'immobile stesso nella società V.C. s.r.I., che l'aveva a sua volta alienato alla G.P. di C.A, & C. s.a.s. .

P.F. citava davanti al Tribunale di Perugia la predetta società e i due soci, chiedendo accertarsi il proprio diritto sull'immobile in forza della disposizione testamentaria, con la condanna dei convenuti al rilascio in suo favore..

Il Tribunale accoglieva la domanda dell'attrice, mentre la Corte d'Appello riformava la sentenza di primo grado, riconoscendo che :

  • il diritto di abitazione sull'immobile era stato acquistato ipso iure dal coniuge superstite M.C., in forza della previsione dell'art. 540, comma 2, c.c., la cui operatività, in favore del coniuge, non era impedita dalla presenza della disposizione con la quale il testatore aveva disposto dell'alloggio anche in favore di altri;

  • il coniuge poteva perciò rivendicare i diritti senza necessità del ricorso all'azione di riduzione;

  • pertanto gli aventi causa del coniuge, alienatari della piena proprietà della casa, erano legittimati a far valere la automatica prevalenza dell'acquisto ex art. 540, comma 2, c.c., sulle disposizioni testamentarie incompatibili.

    P.F. Propone ricorso per la cassazione della sentenza, deducendo tra i vari motivi che:

    - coerentemente ai principi valevoli per le disposizioni testamentarie lesive dei diritti di legittimari, che non sono nulle ma riducibili, il coniuge doveva ricorrere all'azione di riduzione, in modo da eliminare per questa via l'efficacia della disposizione testamentaria incompatibile;

    La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, precisa quanto segue:

    - i diritti contemplati dall'art. 540, comma 2, c.c. si costituiscono automaticamente in capo al coniuge superstite all'apertura della successione, anche se il de cuius ha disposto di altri della proprietà o del godimento della casa familiare;

    - l'erede, al quale perviene per testamento la proprietà dell'immobile già adibito a casa familiare, acquista su tale immobile un diritto di proprietà gravato dal diritto reale di abitazione;

    - è preferibile, in considerazione della finalità etiche alla base dell'art. 540 c.c. (la tutela dell'interesse morale del coniuge superstite a conservare i rapporti affettivi e di consuetudine con la casa in comunione di vita con il coniuge scomparso, evitandogli i danni che la ricerca di un nuovo alloggio cagionerebbe alla stabilità delle abitudini di vita della persona: Cass. n. 2754/2018), riconoscere che il coniuge possa ottenere la soddisfazione dei suoi diritti successori a titolo particolare senza ricorrere all'azione di riduzione.

    Pertanto, per la Cassazione “i diritti di abitazione e di uso, riconosciuti al coniuge come diritti di legittima dall'art. 540, comma 2, c.c., si costituiscono immediatamente al momento della morte ai sensi dell'art. 649, commi 1 e 2, c.c., pure in presenza di una eventuale attribuzione testamentaria della casa”.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.15667/2019

Risorse correlate:

Vota l'articolo:
0 / 5 (0voti)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.041 secondi