Mod. 730. L’Agenzia Entrate individua i criteri di incoerenza per le verifiche.

dott. Luca De Franciscis.
Mod. 730. L’Agenzia Entrate individua i criteri di incoerenza per le verifiche.

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 207079 del 19 giugno 2019 ha approvato i criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2019 con esito a rimborso e le modalità di cooperazione tra l’Agenzia delle Entrate e l’INPS

Mercoledi 26 Giugno 2019

I controlli preventivi sono finalizzati a verificare se i dati indicati nel modello 730 per determinazione del reddito o dell’imposta presentano elementi di incoerenza. A tal fine è stata prevista la collaborazione tra l’Agenzia delle entrate e l’INPS.

Il provvedimento del direttore dell’ADE è correlato al disposto dell’art. 5, comma 3/bis, del decreto legislativo del 21/11/2014, n. 175 che prevede:

Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi”.

L’Agenzia delle Entrate potrà verificare le dichiarazioni presentate direttamente dal contribuente e anche quelle presentate tramite il sostituto d’imposta, dai Caf o dai professionisti abilitati.

Gli elementi di incoerenza, che possono dare origine alla verifica di quanto dichiarato, riguardano gli scostamenti, per importi significativi, risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente o, anche nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.

Elementi di incoerenza sono anche le irregolarità individuate negli anni precedenti e l’aver presentato dichiarazione dei redditi 730/2019 con rimborso d’imposta.

Sono tanti gli enti terzi tenuti a comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le operazioni intrattenute con i cittadini contribuenti ed i controlli incrociati sono rapidi. Per i casi che presentano dubbi e necessitano di ulteriore controllo, sarà necessario verificare la documentazione cartacea in possesso dei contribuenti.

Per quanto innanzi disposto (art. 5 comma 3bis del D. Lgs. 175/2014) l’Agenzia delle Entrate con la cooperazione dell’INPS, potrà verificare e controllare entro 4 mesi, dal termine previsto per la dichiarazione, le richieste di rimborso superiori a 4.000 euro, tutti i dati indicati dal contribuente e la documentazione giustificativa, a supporto di quanto dichiarato, e disporre, nei casi di errori ed omissioni verificati e riscontrati, la sospensione del rimborso da parte del datore di lavoro e provvedere direttamente al rimborso entro sei mesi, con recupero ex legge di quanto eventualmente non spettante.

Luca De Franciscis

dottore commercialista

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