Con l'ordinanza n. 16856 del 24 giugno 2019 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della responsabilità del Comune quale custode della strada, escludendo ogni addebito all'Ente nel caso di formazione di ghiaccio sul manto stradale durante la notte.
Il caso: La Corte d'appello di Firenze confermava la decisione con la quale il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda proposta da F.B. per la condanna del Comune dì Prato al risarcimento dei danni subiti dall'attrice a seguito della caduta dal proprio motociclo verificatasi su un tratto ghiacciato della strada comunale dalla stessa percorsa.
Per la corte territoriale infatti, rispetto alla formazione notturna del ghiaccio sulla strada percorsa dall'attrice, nessuna possibilità era emersa, per la pubblica amministrazione, di intervenire tempestivamente al fine di rimuovere la causa di pericolo, con la conseguente insussistenza di alcuna responsabilità della stessa in relazione ai danni invocati dall'attrice.
F.B. ricorre in Cassazione censurando la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2051 e 2043 c.c. per avere la corte territoriale erroneamente escluso la responsabilità dell'amministrazione convenuta, affermando, in contrasto con le evidenze istruttorie acquisite, come la stessa non fosse stata nelle condizioni di garantire la prevenzione dei pericoli rappresentati dalla strada ghiacciata percorsa dall'attrice.
La Cassazione nel ritenere inammissibile il ricorso, in merito alla responsabilità per cose in custodia della P.A ribadisce quanto segue:
ai proprietari delle strade, in considerazione della possibilità di svolgere un'adeguata attività di vigilanza che sia in grado di impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti, è, in linea generale, applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada;
è peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle non specificamente prevedibili alterazioni dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possano essere rimosse o segnalate, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere;
l'amministrazione è liberata dalla responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione oggettiva la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode;
nel caso in esame, è stata dimostrata l'impossibilità, per l'amministrazione convenuta, di intervenire tempestivamente al fine di rimuovere la concreta causa di pericolo ch'ebbe a determinare la caduta dell'attrice sulla sede stradale percorsa.