Cassazione: l’assegno di divorzio non è né automatico né una rendita fissa

Cassazione: l’assegno di divorzio non è né automatico né una rendita fissa

Con due pronunce pubblicate a pochi giorni l’una dall’altra, l’ordinanza n. 1999 del 29 gennaio 2026 e la sentenza n. 2917 del 09 febbraio 2026, la Cassazione ha confermato il principio che l’assegno di divorzio non è né automatico né una rendita fissa e che per la sua quantificazione occorre indagare il reale contributo apportato alla famiglia o alla carriera dell’ex coniuge.

Martedi 10 Marzo 2026

Il primo caso

La prima vicenda trae origine da un procedimento di divorzio, a conclusione del quale il Tribunale, pronunciando lo scioglimento del matrimonio, riconosce alla ex moglie un assegno divorzile mensile.

Tale decisione viene impugnata dall’ex marito ed il giudice di secondo grado, accogliendo la domanda, ribalta l’esito del primo giudizio, non solo escludendo il diritto all’assegno divorzile -ritenendo non provato il collegamento tra la situazione economica meno favorevole della donna e le scelte condivise durante il matrimonio- ma disponendo vieppiù la restituzione delle somme percepite dalla ex moglie dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

A fronte di detta pronuncia la soccombente in secondo grado ricorre in Cassazione con quattro motivi di ricorso, dei quali i primi due vengono dichiarati inammissibili ed infondati gli altri.

Col rigetto del terzo motivo, in particolare, e per quel che qui più interessa, i Giudici di Piazza Cavour si soffermano sul principio secondo il quale l’assegno di separazione e quello di divorzio sono tra loro distinti, perché il primo presuppone la permanenza del vincolo coniugale e, conseguentemente, la correlazione dell’adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre tale parametro non rileva per l’attribuzione dell’assegno divorzile, il quale deve essere determinato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all’art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970.

Autocitandosi, in particolare, la Corte sul punto precisa che:

“.. la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con la situazione temporanea propria della separazione, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dagli obblighi di solidarietà post-coniugale, propri dell’assegno di divorzio (Cass., n. 4327/2022; Cass., n. 16809/2019; Cass. n. 12196 /2017)”.

Nessuna contraddizione, proseguono gli Ermellini, è dunque ravvisabile nella statuizione impugnata, chiamata a valutare non i presupposti per il mantenimento dell’assegno di separazione, ma quelli per l’attribuzione dell’assegno di divorzio, il quale ultimo, conclude la Suprema Corte sull’argomento, è dovuto dal momento del passaggio in giudicato della sentenza, ove accertata la sussistenza dei presupposti di legge.

Col rigetto del quarto motivo di ricorso, i giudici di legittimità si trovano infine a deliberare su di un’altra questione particolarmente rilevante, quale quella della restituzione delle somme già percepite e, richiamando ancora una volta la propria giurisprudenza, in questo caso quella delle Sezioni Unite, affermano che ogniqualvolta venga accertata l’insussistenza originaria dei presupposti dell’assegno divorzile deve essere applicata la regola generale della ripetizione dell’indebito, per cui le somme incamerate devono essere restituite, salvo specifiche situazioni di irripetibilità legate alla debolezza economica dell’avente diritto che, nella fattispecie concreta, non erano state neppure addotte.

Il secondo caso

Nella seconda vicenda troviamo che, dopo una sentenza di rigetto in primo grado, la Corte d’Appello accoglie parzialmente il gravame proposto dall’ex moglie e pone un assegno divorzile a carico dell’ex marito, il quale propone ricorso in Cassazione, contestando l’errata valutazione, a suo dire effettuata in secondo grado, sullo squilibrio economico e sui sacrifici professionali svolti dalla donna nel corso della vita coniugale.

Essenziale qui ripercorrere il percorso logico-giuridico effettuato dai giudici d’appello, i quali, pur avendo riconosciuto che la moglie-appellante disponeva di adeguate risorse economiche, avevano affermato che queste (risorse) non potevano ritenersi adeguate a compensare i sacrifici professionali da quella svolti durante la vita coniugale.

Poiché ed in particolare era risultato nel corso del giudizio che la coniuge aveva smesso di lavorare tra il 1995 e il 1999, allorquando i figli delle parti erano piccoli, la Corte territoriale aveva da ciò argomentato che detta condotta era da imputarsi all’intenzione di dedicarsi alla loro crescita, con ciò garantendo al marito un supporto inevitabilmente utile per la sua progressione in carriera.

La successiva attività lavorativa, svolta in nero dalla ex moglie nel decennio seguente, proseguivano i giudici del gravame, aveva provocato a quella un danno contributivo ed un sacrificio lavorativo tale da poter determinare, nel successivo futuro, un importante squilibrio economico tra le parti in termini pensionistici, sì da indurre gli stessi giudici, valutata anche la lunga durata del matrimonio, a riconoscere alla appellante l’assegno divorzile contestato.

Detta decisione viene dalla Cassazione smentita e ribaltata.

Il ragionamento della Corte territoriale, contestano gli Ermellini, è stato costruito su premesse e congetture non verificabili, non avendo quella correttamente valutato i presupposti richiesti normativamente ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile in quanto, non solo non ha accertato la sussistenza dello squilibrio reddituale e patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, che costituisce precondizione ineliminabile per l’attribuzione dell’assegno di divorzio, ma ha svolto valutazioni del tutto ipotetiche, che potrebbero essere solo astrattamente idonee a giustificare un giudizio di revisione e che, nella specie, fondandosi su proiezioni probabilistiche, piuttosto che su accertamenti di fatto, non erano idonee a far sorgere il diritto all’attribuzione dell’assegno, di talchè:

L’assenza di ogni specificazione dei sacrifici professionali e la sola affermata evidenza del supporto familiare, che ha comportato il danno contributivo per l’attività lavorativa svolta irregolarmente, senza ulteriori concrete specificazioni, non consentono di individuare le ragioni del riconoscimento dell’assegno divorzile in relazione alla situazione esistente tra i due ex-coniugi, ponendosi così in contrasto con le linee interpretative dettate dalla Suprema Corte in ordine all’accertamento dei presupposti per ottenere il beneficio economico divorzile”.

In conclusione

Con le pronunce in esame la Cassazione ha evidenziato la distinzione tra il regime della separazione e quello del divorzio affermando che, se durante la separazione sussiste ancora un dovere di assistenza materiale volto a garantire lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio, con il divorzio tale legame giuridico viene a mancare e l’assegno divorzile non serve più a mantenere il lusso o le abitudini del passato, ma assume una funzione assistenziale e compensativa.

La differenza è sostanziale, in quanto stabilisce che la solidarietà post-matrimoniale ha lo scopo di rimediare ad un ingiusto squilibrio economico verificatosi tra le parti e ricompensare chi, per anni, ha rinunciato ai propri interessi ed alle proprie ambizioni professionali per occuparsi delle questioni familiari, consentendo all’altro coniuge di raggiungere posizioni economiche importanti.

Inevitabile ripercussione potrà avere dunque detto orientamento sui matrimoni brevi o in quelli nei quali la disparità di reddito tra gli ex coniugi risulti non dipendente dalle scelte fatte insieme ma da fattori esterni.

Nessun sussidio a vita potrà infatti con questi criteri essere concesso a chi non ha apportato un contributo economico significativo al partner, a discapito del proprio, impedendo in definitiva che il matrimonio, con il divorzio, diventi una mera occasione di investimento ad illimitato tasso di rendimento.

Allegati:

Cassazione civile ordinanza 1999 2026

Cassazione civile ordinanza 2917 2026

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