Ai fini del riconoscimento dell'assegno deve ritenersi sufficiente, in quanto espressione del principio costituzionale di solidarietà, la funzione assistenziale.
| Mercoledi 29 Ottobre 2025 |
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 26392/2025.
Il caso: Tizio ricorreva in tribunale al fine di ottenere la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con Mevia, chiedendo la previsione a suo carico di un assegno per il mantenimento della figlia dell'importo mensile di euro 400, oltre al 50% delle relative spese straordinarie e di un assegno divorzile a favore della ex moglie pari a euro 400.
Mevia si costituiva in giudizio e chiedeva il riconoscimento di un assegno per il mantenimento della figlia pari a euro 1.000 mensili, oltre al 100% delle relative spese straordinarie e per sé un assegno divorzile pari a euro 5.000 mensili.
Il Tribunale, in sede di decisione stabiliva in euro 1000 oltre al 65% delle spese straordinarie il contributo dovuto dal padre a favore della figlia e l'assegno divorzile in euro 900 mensili.
Mevia proponeva appello avanti alla Corte distrettuale, che riformava parzialmente la sentenza di prime cure riconoscendo all'appellante l'assegno di euro 1100 mensili e ponendo altresì a carico di Tizio I'80% delle spese straordinarie relative alla figlia.
Mevia ricorreva in Cassazione, che accoglieva il ricorso enunciando il principio che ai fini della determinazione dell'assegno divorzile non poteva tenersi conto della situazione patrimoniale delle famiglie di origine dei coniugi e dell'apporto economico eventualmente dalle stesse fornito.
Il giudizio veniva riassunto avanti alla Corte d'appello, che riteneva che le disponibilità economiche di Tizio fossero significativamente superiori rispetto a quelle dell'ex moglie; in considerazione di ciò la Corte d'appello confermava l'importo dell'assegno divorzile a favore di Mevia nella sua funzione assistenziale, come già determinato in euro 1100 e la ripartizione delle spese straordinarie per la figlia nell'80%.
Tizio ricorre in Cassazione, lamentando - la violazione dell'art. 5 comma 6 l.n. 898/1970 in quanto:
- la Corte d'appello aveva riconosciuto l'assegno divorzile solo sulla base della sua finalità assistenziale trascurando la finalità compensativa e quella perequativa secondo i principi enunciati da Cass. 18287/2018;
- la significativa differenza reddituale non costituisce di per sé adeguata motivazione per il riconoscimento da parte della Corte territoriale della corresponsione del maggiore assegno di euro 1100 mensili rispetto a quello di euro 900 mensili riconosciuto dal Tribunale.
La Suprema Corte, nel ritenere infondata la censura, ribadisce quanto segue:
a) com'è noto, il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della I. n. 898 del 1970 richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno:
b) il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;
c) tuttavia quanto sopra premesso non significa che ai fini del riconoscimento dell'assegno debba essere necessariamente accertata la sua funzione perequativo compensativa, essendo sufficiente, in quanto espressione del principio costituzionale di solidarietà, la funzione assistenziale: pertanto l'assegno di divorzio, che ove riconosciuto con funzione perequativa-compensativa presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, in assenza di detto presupposto può essere giustificato anche solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive;
d) nel caso di specie, il considerevole divario fra le condizioni degli ex coniugi è dipeso da ragioni oggettive quali il grave handicap e la totale inabilità al lavoro di Mevia che hanno accompagnato la convivenza familiare.