Non è sufficiente la circostanza che i partner abbiano due distinte abitazioni, anche in città diverse, per escludere il progetto di vita comune e la relazione stabilmente more uxorio e di conseguenza per non revocare all'ex coniuge l'assegno di divorzio.
Martedi 28 Maggio 2024 |
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 13175/2024.
Il caso: La Corte di Appello di Genova accoglieva il reclamo di Mevia. e, ritenendo non provata la nuova convivenza della ex-moglie, ripristinava l'assegno divorzile (che era stato ridotto in primo grado a euro 300,00) posto a carico del sig. Tizio, pari ad Euro 900,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, e rigettava il reclamo incidentale proposto da Tizio.
Tizio ricorre in Cassazione, che , nell'accogliere il ricorso, osserva quanto segue:
a) non è condivisibile la motivazione della Corte di Appello, la quale esclude la nuova convivenza, in mancanza di stabile coabitazione, senza alcuna adeguata (e solo apparente) motivazione; per la Corte distrettuale
- l'istruttoria svolta in primo grado ha consentito di accertare la sussistenza di una mera relazione sentimentale tra la sig.ra Mevia. e Caio;
- è incontestato che quest'ultimo risieda in Germania mentre Mevia risieda a Genova: il fatto che i due viaggino insieme o che ricevano le visite nel luogo di residenza da parte dell'altro partner non dimostra una stabile ed effettiva convivenza degli stessi, essendo tali elementi indicativi di una mera relazione a distanza con i rischi che tale tipo di rapporto comporta, proprio in termini d'instabilità e di mancanza di certezze sull'evoluzione dello stesso;
- pertanto non si può ritenere in tale condizione raggiunta la prova di un comune progetto di vita con formazione di una nuova famiglia di fatto da parte di Mevia e di Caio;
b) al contrario, per gli Ermellini, non basta pertanto rilevare, come ha fatto il giudice di merito, che i partner abbiano due distinte abitazioni (per quanto poste in città diverse), per escludere il progetto di vita comune e la relazione stabilmente more uxorio, potendo questa oggi declinarsi in forme assai distanti rispetto al modello di una società statica;
c) pertanto, il giudice a quo, diversamente composto, dovrà infatti accertare se quella distanza comprenda un diverso modo di vivere la relazione piena e stabile, fatta di solidarietà tra i partner, come se si trattasse di coniugi che seguono un progetto comune di vita e di sussidio reciproco.