E' sufficiente la produzione in atti delle carte d'imbarco per il volo di andata e per quello successivo di ritorno per la prova del contratto di trasporto e per il conseguenziale risarcimento in caso di ritardo o mancata partenza del volo.
Giovedi 3 Luglio 2025 |
Così ha deciso la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 17644 del 30 giugno 2025.
Il caso: Tizio e Mevia convenivano in giudizio avanti al Giudice di Pace di Roma la Compagnia Aerea Omega per vederla condannata al risarcimento del danno conseguente alla cancellazione del volo da Londra a Roma ed a tutte le vicissitudini che ne erano conseguite, dato che la compagnia aveva offerto ai viaggiatori una riprotezione alternativa solo dopo tre giorni, e, tra l'altro, sulla differente destinazione di Milano.
Il Giudice di Pace rigettava la domanda attorea, sul rilievo per cui i passeggeri non avrebbero fornito la prova della fonte negoziale del loro diritto; Tizio e Mevia proponevano appello, che veniga rigettato dal Tribunale di Roma.
Gli attori soccombenti ricorrono in Cassazione, lamentando come omissiva di un fatto decisivo la motivazione del giudice di merito nella parte in cui, pur confermando la produzione in atti delle carte d'imbarco per il volo di andata e per quello successivo di riprotezione, non aveva spiegato perché tali carte d'imbarco non avrebbero provato l'acquisto del biglietto aereo oggetto di causa: per il giudice di appello:
gli attori si sarebbero limitati a produrre copia di carte di imbarco per voli British Airways senza dimostrare di avere acquistato il biglietto per il volo (Londra-Roma) asseritamente cancellato:
peraltro gli attori non avevano nella citazione allegato l’avvenuto acquisto, e pertanto dalla mancata prova dell’avvenuto acquisto del biglietto aereo il Tribunale era pervenuto al rigetto della domanda risarcitoria.
Per la Suprema Corte il ricorso è fondato:
a) là dove ha rilevato una carenza della prova del contratto di trasporto in ragione della mancata dimostrazione dell’acquisto del biglietto aereo, il giudice di appello ha violato il principio di diritto secondo cui in tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore;
b) spetta a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004;
c) il giudice di appello, pur dando atto della produzione in atti della copia delle carte di imbarco dei voli di andata e di ritorno, ha apoditticamente affermato che i passeggeri non hanno dato prova del contratto di trasporto senza invero in alcun modo spiegare la ragione per cui le prodotte carte di imbarco non siano state nella specie ritenute idonee a provare l’acquisto del biglietto per lo stesso volo di linea, atteso che il rilascio dele medesime normalmente quest’ultimo presuppone.