Assegno di mantenimento dei figli e assegno divorzile nella giurisprudenza di legittimità

Assegno di mantenimento dei figli e assegno divorzile nella giurisprudenza di legittimità

La Corte di Cassazione propone un excursus dei principali principi-guida, nel procedimento divorzile, in materia di quantificazione del contributo al mantenimento della prole e dell’assegno all’ex coniuge.

Mercoledi 3 Aprile 2024

La sentenza in commento (Cassazione civile, sez. I, 12.03.2024, n. 6455) risulta di particolare interesse giacché contiene l’analisi dei contributo al mantenimento della prole e assegno in favore dell’ex coniuge.

I Giudici di legittimità hanno avuto occasione di valutare la decisione della Corte di Appello di Firenze che, in parziale modifica della sentenza di primo grado, raddoppiava l’assegno di mantenimento per la figlia posto a carico del padre, sul presupposto per cui la minore permaneva per la maggior parte del tempo presso l’abitazione materna e in considerazione dell’aumento delle sue esigenze di vita.

Gli Ermellini hanno sottolineato come la quantificazione dell’assegno di mantenimento previsto in favore della prole debba tener conto: delle rispettive sostanze dei genitori; della capacità lavorativa di ciascuno degli stessi; delle esigenze attuali del figlio; dei tempi di permanenza presso ciascun genitore. Altro profilo rilevante è rappresentato dall’eventuale formazione di un nuovo nucleo familiare per l’onerato con nascita di altri figli, potendo tale circostanza incidere sulla quantificazione dell’importo dovuto perché fonte di obblighi di carattere economico.

Nel caso concreto, la Corte di Cassazione ha evidenziato come i Giudici di seconde cure, avendo fornito una motivazione all’aumento del contributo al mantenimento della figlia del tutto generica, avessero erroneamente valorizzato solo il presunto incremento delle esigenze della minore e l’ampia permanenza presso la madre. Circostanze, queste, non apoditticamente suscettibili di fondare una variazione dell'assegno mensile erogato dal padre non collocatario.

Sotto il profilo del riconoscimento del contributo in favore dell'ex coniuge, la Suprema Corte ha avuto modo di rammentare la funzione assistenziale e compensativo-perequativo dell'assegno divorzile, determinato in base all’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell'istante e dell’impossibilità oggettiva di procurarseli. Invero, il riconoscimento dell’emolumento si fonda sulla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e sul contributo fornito dal richiedente allo standard di vita familiare, alla formazione del patrimonio comune e di quello personale degli ex coniugi, oltre che sulla durata del matrimonio e l’età del richiedente.

Ciò in conformità allo scopo dell’assegno divorzile, che resta quello di fornire all'ex coniuge economicamente più debole l’opportunità di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto anche delle aspettative professionali sacrificate.

In sostanza, la Suprema Corte ha confermato che l’assegno divorzile riveste una funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, finalizzata al riconoscimento - in chiave economica - dell'apporto offerto dal soggetto richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale delle parti.

L'interessante pronuncia in oggetto è stata anche occasione per tornare sul tema del'ascolto del minore, rammentandosi che "l'audizione del minore è volta a garantire il diritto al contraddittorio del medesimo nel processo, in quanto parte sostanziale (poiché portatore di interessi propri, che possono anche collidere con quelli dei genitori, in questo caso recessivi), e non solo formale. L'audizione dei minori, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la l. n. 77 del 2003, nonché dell'art. 315-bis c.c. (introdotto dalla l. n. 219 del 2012) e degli artt. 336-bis e 337-octies c.c. (inseriti dal D.Lgs. n. 154 del 2013, che ha altresì abrogato l'art. 155-sexies c.c.)".

La ratio di tale disciplina risiede nel ruolo concreto dell'ascolto, quale espressione di un diritto fondamentale del minore all'informazione e all'espressione di pareri personali he possano consentire agli operatori di comprendere il reale best interest del figlio infradiciottenne nei giudizi che li riguadano.

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