Possibile rivedere l’assegno di mantenimento anche se è già in corso il giudizio divorzile

A cura della Redazione.
Possibile rivedere l’assegno di mantenimento anche se è già in corso il giudizio divorzile

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 27205 del 23 settembre 2019 si è pronunciata in merito alla ammissibilità della modifica dell'assegno di mantenimento anche se è già in corso il procedimento di divorzio.

Mercoledi 30 Ottobre 2019

Il caso: T.C. chiedeva al Tribunale la modifica delle condizioni della separazione personale da E.F. E in particolare di essere esonerato dall'obbligo di corrisponderle l'assegno di mantenimento, fissato in € 200,00, e di ridurre il contributo per il mantenimento della figlia.

Il tribunale dichiarava inammissibile il ricorso in quanto pendeva già tra le parti il giudizio di divorzio, in cui entrambe le parti avevano proposto le medesime istanze, che quindi dovevano ritenersi precluse in base al principio del ne bis in idem.

La Corte d' Appello rigettava il reclamo, condividendo le motivazioni del primo giudice.

T.C. propone ricorso per cassazione, denunciando la erronea applicazione del principio del ne bis in idem da parte della Corte di merito.

Per la Corte di Cassazione il motivo è fondato e il ricorso deve essere accolto, sulla base delle seguenti motivazioni:

a) è ammissibile nel corso del giudizio di divorzio la proposizione della domanda di modifica delle condizioni della separazione, qual'è quella di essere esonerato dall'obbligo di corrispondere al coniuge l'assegno di mantenimento e di ridurre il contributo in favore della figlia, la cui debenza trova il proprio limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;

b) la sentenza di divorzio, operando ex nunc, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale iniziato anteriormente e ancora in corso, ove esista l'interesse di una delle parti alla operatività della pronuncia di separazione;

c) la domanda di modifica delle condizioni di separazione, in pendenza del giudizio di divorzio, è preclusa solo nel caso in cui si richiedano entrambi gli assegni (di mantenimento e divorzile) per lo stesso periodo;

d) diversamente, non è invocabile il principio del ne bis in idem, non rilevando che l coniuge si sia opposto ai provvedimenti economici richiesti dall'altro coniuge nel giudizio di divorzio o abbia aderito alla domanda di scioglimento: ciò a condizione che il giudice del divorzio non abbia adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti nella fase presidenziale o istruttoria, nel qual caso si sarebbe una sovrapposizione tra provvedimenti incompatibili riguardanti lo stesso periodo temporale;

e) nel caso in esame, non risulta che il giudice del divorzio abbia adottato provvedimenti di contenuto patrimoniale interferenti con quelli emessi dal giudice della separazione, per cui in sede di reclamo il tribunale avrebbe ben potuto provvedere sulla domanda di modifica.

Allegato:

Cassazione civile sentenza n.27205/2019

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