Commento a sentenza Tribunale di Torre Annunziata n. 1935 del 29.07.2019 (Giudice Maria Giugliano) - Dottrina e Giurisprudenza a confronto
Mercoledi 30 Ottobre 2019 |
Il procedimento è stato promosso quale atto di citazione in opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. con contestuale istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo ex art 624 bis c.p.c., basandosi l’opponente sull’esistenza di usura genetica all’atto della convenzione di mutuo fondiario.
Pertanto l’opponente, su tale principio, chiedeva l’applicazione della sanzione civilistica ex art.1815 comma 2 c.c., comportando per l’effetto la gratuità del mutuo e la susseguente rimodulazione dell’originario piano di ammortamento, compensando gli interessi corrisposti e non dovuti con il capitale scaduto ed a scadere.
Il giudicante nella parte motiva si è correttamente ispirato alla L.108/96 ed al novellato art.644 c.p., nonché alla L.24/2001, così come ai recentissimi arresti della Suprema Corte sia Civile che Penale ed alla nota sentenza della C. Costituzionale n.29/2002. A fondamento della decisione, il Magistrato ha posto l’attenzione sulla reale interpretazione dell’art.644 c.p. , quale norma sistemica e centrale in tema di usura. Infatti, il giudicante alla pagina 2 della sentenza osserva che : “La univoca giurisprudenza della Corte di Cassazione e dei giudici di merito, ai fini del computo dell'usurarietà o meno dell'operazione finanziaria, stabilisce che si devono, altresì, conteggiare il tasso corrispettivo ed anche le spese di assicurazione e tutte le altre spese, commissioni e penali, ivi inclusa quella di estinzione anticipata. L'art. 644 c.p. IV comma inequivocamente dispone che "Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito". La funzione della norma è quindi quella di affermare l'onnicomprensività del calcolo degli oneri ai fini dell'usura. In tale calcolo vanno fatti rientrare in primo luogo gli interessi, generalmente espressi sotto forma di tasso annuo nominale rispetto alla somma concessa in finanziamento. In secondo luogo, però, bisogna tenere conto di commissioni, remunerazioni e spese. Nel caso delle remunerazioni, la legge specifica che esse rilevano "a qualsiasi titolo" siano applicate. E' evidente che il legislatore ha inteso evitare che con artifici contabili si cerchi di eludere il limite dell'usura, abbassandolo solo formalmente. L'art. 1 della L. n. 24/2001 così dispone: "1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento". La giurisprudenza della Corte di Cassazione maggioritaria afferma che "Ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p., e dell’art. 1815 c.c., co. 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori." (cfr. in tali senso Cass. 350/2013, Cass. 801/2016). Pertanto, deve stabilirsi che "La legge n. 108/96 ai fini della determinazione della soglia di usurarietà prevede il rilevamento del tasso effettivo globale medio "comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese". In tale dizione vanno ricompresi ( e perciò valutati ai fini del giudizio di usurarietà del rapporto) tutti i costi del finanziamento applicati dall'istituto di credito, a prescindere dalla denominazione conferita dal creditore. Sulla scia di tale interpretazione la Suprema Corte ha ripetutamente precisato e di recente confermato, che le soglie di usurarietà riguardano sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. 5324/03 e da ultimo 350/2013 e 603/13); peraltro anche le Sezioni penali della Cassazione hanno espressamente ritenuto di considerare anche la commissione di massimo scoperto "quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo rilevanti ai fini della determinazione del tasso usurario, tutti gli oneri che l'utente sopporta in relazione all'utilizzo del credito" (cfr. Cass. sez. II pen. N. 46669/11); E' evidente, infatti, che tali interessi scaduti non diventano capitale (ed al debito che matura a seguito della loro scadenza non corrisponde certo un aumento della somma inizialmente mutuata), ma si limitano a sommarsi allo stesso (cfr. sul punto anche Cass. n. 2072/13 che espressamente sancisce come il sistema di ammortamento, connaturato alle operazioni di mutuo, non muta la natura di interessi corrispettivi della "quota-interessi" di cui si compone ciascuna rata)... E' evidente infatti che non ricorrono ragioni per escludere la sottoposizione ai limiti di usurarietà degli interessi moratori quando questi si sommino a quelli corrispettivi; così facendo si finirebbe per eludere il dettato della legge, scomponendo i vari costi del finanziamento e pretendendo di limitare ciascuno di essi entro il tasso-soglia senza considerarli nella loro globalità". Conforme Tribunale di Padova con ordinanza 8-13 maggio 2014, Tribunale di Bari con sentenza 4659/2016; Corte di Appello di Roma con recentissima sentenza del 7.7.2016 n. 4323; Tribunale di Benevento con ordinanza del 30.12.2015; Cass. nn. 602 e 603 del 2013; Cass. n. 350/2013; Cass. n. 5286/2000; Cass. n. 14899/2000; Cass. n. 5324/2003). La Corte di Cassazione, con l'ordinanza emessa dalla Sesta Sezione Civile il 4 ottobre 2017, n. 23192, è intervenuta ancora una volta sulla questione del superamento del tasso soglia in materia di usura bancaria ed, in particolare, sulla questione riguardante la possibilità di sommare tra loro gli interessi corrispettivi e quelli moratori.
La Cassazione ha richiamato anche la sentenza Cass. n. 5324/2003 secondo cui «in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 legge n. 108/1996, che -prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori”. Orbene dalla lettura di quanto evidenziato, posiamo affermare che il Tribunale si è ispirato ai seguenti principi giuridici, desumibili dalle recenti sentenze di legittimità, appresso indicate.
A. Configurabilità del reato di usura al momento dell’accordo e non al momento del pagamento; Rif. Sentenza Cass. Civile Sez. III n. 26286 del 17 ottobre 2019 ; Cass. Civ. SS. UU n. 24675/2017; Ordinanza Cass. Civ.Sez.VI° n. 23192 del 04 ottobre 2017; Cass. Civ. Sez. VI° n. 5598 del 06.03.20217 ;
B. Rilevanza, ai fini del superamento del tasso soglia, di tutti gli interessi , sia corrispettivi che moratori; Rif.; Cass. Civ. III° Sez. N. 26286 del 17.1.10.2019 ; Cass. Civ. III° Sez.Cass. Civ.n.27442 del 30.10.2018; Ordinanza Cass. Civ.Sez.VI° n. 23192 del 04 ottobre 2017 ; Cass.4 aprile 2003 n.5324; . Cass. Civ. Sez. VI° n. 5598 del 06.03.20217;; Cass. n.14899/2000.
C. Rilevanza del carico economico ; Rif. Cass.Civ.8806 del 05.04.2017; Cass. Civ. Sez. VI° n.5598 del 06.03.20217.
D. Centralità sistematica dell’art.644 c.p. in tema di usura ed irrilevanza delle circolari della banca d’Italia; Cass.Civ.n.8806 del 05.04.2017; Ordinanza Cass.Civ.Sez.1° n.15118 del 09.05.2017; Cass. Civ. Sez. VI° n.5598 del 06.03.2017 ; Ordinanza Cass. Civ.Sez.VI° n.23192 del 04 ottobre 2017.
E. Non omogeneità dei dati da raffrontare- Rif. Cass.Civ.27442 del 30.10.2018 Ordinanza Cass. Civ. n. 15188 del 09.05.2017. Tali principi sono applicabili a tutte le obbligazioni pecuniarie e pertanto la previsione di nullità della clausola di debenza degli interessi è applicabile a qualsiasi somma richiesta dal soggetto finanziatore (Cass. Civ.n. 12965/2016; Corte di Appello di Venezia n. 342/2013).
In particolare: Relativamente ai summenzionati punti A. (“configurabilità del reato di usura al momento dell’accordo e non al momento del pagamento”) e B. (“rilevanza, ai fini del superamento del tasso soglia, di tutti gli interessi , sia corrispettivi che moratori”) ci preme evidenziare: Ø Cass. Civ.n.27442 del 30.10.2018 e Cass. Civ. SS.UU. n. 24675 del 19.10.2017, le quali hanno affermato il principio della esistenza della usura originaria, sul presupposto dell’applicazione della fonte primaria ai fini della configurabilità del reato di usura e della consequenziale applicazione della sanzione civilistica. Ovvero, nello stigmatizzare la configurabilità dell’ usura in un finanziamento, occorre che questo superi il tasso soglia all’atto della convenzione; rientrano nel calcolo l’intero carico economico previsto e prevedibile all’atto della convenzione e collegato alla concessione del finanziamento. Pertanto trovano applicazione, ai fini della ricerca del fenomeno usura e della sua conseguenza civilistica, le sole fonti legislative (Legge n. 108/96; art. 644. c.p., cosi’ come novellato dalla L.108/96; L.24/2001 di interpretazione autentica della L.108/96; art.1815 comma 2 c.c.); Ordinanza della Corte Cassazione n. 23192/2017 del 04.10.2017, la quale in un caso analogo a quello che ci occupa di usura originaria in un contratto di mutuo ha stabilito quanto segue: “Considerato che: 1. L’art. 1815, co. 2, c.c., stabilisce che “se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” e ai sensi dell’art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in l. 28 febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l’usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore; 2. Il ricorso è manifestamente infondato; come ha già avuto modo di statuire la giurisprudenza di legittimità <<è noto che in tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). Ha errato allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso>> (Cass. ord. 5598/2017; con principio già affermato da Cass. 14899/2000). Il ricorso è dunque infondato e va rigettato”. Nello stesso solco anche Cass. Civ. VI Sez. n. 5598 del 6.3.2017. In pratica la Cassazione esplicitamente, nel riportare il testo dell’art. 1815, comma 2, c.c. e dell’art. 1, Legge 24/2001 di interpretazione autentica della Legge 108/1996, afferma che il divieto di stipulare interessi, di qualsiasi tipo, usurari comporta l’azzeramento di tutti gli interessi sia corrispettivi che moratori. Detta statuizione esplicita per la prima volta un principio che rispecchia una giurisprudenza costante, uniforme e risalente nel tempo della Cassazione volta ad asserire che gli interessi moratori vanno sempre presi in considerazione al fine di valutare il rispetto della normativa antiusura. A tal fine ci preme ricordare i precedenti costituiti dalle sentenze n. 5598/2017, n. 602/2013, n. 603/2013, n. 350/2013, n. 11632/2010, n. 9532/2010; n. 15497/2015, n. 5324/2003, n. 17813/2002; 8442/2002; 8742/2001; n. 14899/2000; 5286/2000; 4251/1992.
Inoltre, quanto su riportato è stato recepito dalla Corte Costituzionale n. 29/2002, nonché da numerose sentenze della giurisprudenza di merito. Tra le tante, leggasi Corte di Appello di Bari n. 990 del 04.06.2018; Tribunale di Genova Sent. n. 1157/2017 e Sent. n. 1476/2017 “Questo giudice ritiene condivisibile il principio sancito da alcuni giudici di merito (cfr. T. Chieti n. 122/2017; C.A. Roma n. 4323/2016; T. di Bergamo n. 3134/2016; T. di Bari n. 5732/2016; T. Udine 26/09/14), secondo cui la norma di interpretazione autentica del D.L. 394/00 (“si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”) prevede un divieto di pattuizione che attribuisce rilevanza all’onere eventuale (interessi di mora) per il solo fatto di essere stato promesso e di poter generare, a determinate condizioni, costi superiori alla soglia di usura, indipendentemente dal fatto che quelle condizioni si siano verificate e che il costo del credito abbia effettivamente superato i limiti del penalmente lecito: l’onere eventuale è, dunque, rilevante solo perché promesso, ossia potenziale…”; Ordinanza Collegiale Tribunale di Catanzaro del 19.12.2016 nel procedimento portante n. RG 4171/2016; Tribunale di Pesaro sentenza n.676 del 05.10. 2017; Ordinanza Tribunale di Chieti del 13 giugno 2017. Le summenzionate sentenze attengono al vaglio della usurarietà al momento della pattuizione, considerando l’intero carico economico senza attendere che si concretizzi la fase patologica, ovvero che venga pagata la mora, essendo sufficiente solo verificare, con giudizio ex ante, che il mutuatario abbia inteso promettere di pagare alla Banca un costo usurario all’atto della negoziazione. Relativamente ai summenzionati punti C. (“rilevanza del carico economico- cfrs al riguardo pagina 2 della sentenza in commento “ Tribunale di Torre Annunziata n.1935 del 29.7.19 , che cosi’ riporta “La univoca giurisprudenza della Corte di Cassazione e dei giudici di merito, ai fini del computo dell'usurarietà o meno dell'operazione finanziaria, stabilisce che si devono, altresì, conteggiare il tasso corrispettivo ed anche le spese di assicurazione e tutte le altre spese, commissioni e penali, ivi inclusa quella di estinzione anticipata. L'art. 644 c.p. IV comma inequivocamente dispone che "Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. La funzione della norma è quindi quella di affermare l'onnicomprensività del calcolo degli oneri ai fini dell'usura. In tale calcolo vanno fatti rientrare in primo luogo gli interessi, generalmente espressi sotto forma di tasso annuo nominale rispetto alla somma concessa in finanziamento. In secondo luogo, però, bisogna tenere conto di commissioni, remunerazioni e spese. Nel caso delle remunerazioni, la legge specifica che esse rilevano "a qualsiasi titolo" siano applicate.". ”) e D. (“centralità sistematica dell’art.644 c.p. in tema di usura ed irrilevanza delle circolari della banca d’Italia”), ci preme evidenziare quanto precisato dalla Suprema Corte di Cassazione Prima Sez. Civile che con sentenza n. 8806 del 5 Aprile 2017, la quale ha osservato che “… è opportuno muovere dalla recepita rilevazione che la normativa di divieto dei rapporti usurari - così come in radice espressa dall'art. 644 cod. pen., nella versione introdotta dalla legge n. 108/1996, nel suo art. 1 - considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito. Secondo quanto in effetti dispone la norma del comma 5 dell’art. 644, «per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito». Del resto, non avrebbe neppure senso opinare diversamente nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l'esclusione di talune delle voci per sé rilevanti comportando naturalmente il risultato di spostare - al livello di operatività della pratica - la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse. Pure da stimare sicuro è che detto carattere «onnicomprensivo» per la rilevanza delle voci economiche - nel limite esclusivo del loro collegamento all'operazione di credito - vale non diversamente per la considerazione penale e per quella civile del fenomeno usurario. L'unitarietà della regolamentazione - così come la centralità sistematica della norma dell'art. 644 per la definizione della fattispecie usuraria sotto il profilo oggettivo, che qui specificamente interessa - si trova sottolineata, del resto, dallo stesso fatto che la legge n. 108/1996 viene a considerare pari passu entrambi questi aspetti (cfr. in particolare, la disposizione dell'art. 4). La centralità sistematica della norma dell'art. 644 in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante non può non valere, peraltro, pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia. Se è manifesta l'esigenza di una lettura a sistema di queste varie serie normative, pure appare chiaro che al centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall'art. 644, alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia…”. Nello stesso solco anche: Ordinanza interlocutoria Cass. Civ.1° sez. n. 15188/17 del 20.06.2017; Cass Civ.6 Sez. n. 23192 del .10.2017. Anche la più accorta Giurisprudenza di merito si è attenuta a tali principi regolatori della materia, conformandosi ad essi, tra le tante : Tribunale di Bari IV Sez. Civile, n. 3649 del 28.08.2018 “… Invero costituisce ormai jus receptum che ai fini dell’accertamento dell’usura oggettiva originaria deve aversi riguardo agli interessi, commissioni, remunerazioni e spese (ad eccezione di imposte e tasse) a qualunque titolo pattuiti ,indipendentemente quindi dalla loro effettiva dazione con la conseguenza che ai fini della verifica della ricorrenza dell’usura oggettiva originaria deve effettuarsi la ricerca ipotetica della peggiore delle ipotesi possibili, ovvero quella economicamente piu’ svantaggiosa per il cliente…..”. Conformi: Tribunale di Massa sentenza del 14.08.2018 –G.U. Dott. Massimo Ginesi; Tribunale di Brindisi del 26 giugno 2018, “Ai fini dell’usurarietà del contratto di mutuo occorre tener conto che al tasso di mora devono sommarsi le altre voci di costo e cioè di tutte quelle relative alle spese di gestione del rapporto che rientrano nel computo usurario ex art.644 c.p., con la conseguenza che la procedura esecutiva puo’ essere sospesa sebbene il tasso di mora è di poco inferiore a quello soglia “; Tribunale di Chieti del 13 giugno 2018 pubblicata su “IL Caso.it”; Tribunale di Brindisi del 1 Marzo 2018 pubblicata su “Il Caso.it”; Tribunale di Siena n. 686 dell’11.06.2018 pubblicata sulla rivista specializzata in diritto bancario “Le Controversie Bancarie n.13 Settembre 2018”, con allegato commento a cura dello scrivente procuratore.”. Ed ancora Tribunale di Siena n. 442/2018; Tribunale di Rieti n.234/2018; Tribunale di Napoli II° Sezione Civ. n.1558 del 13.02.2018; Tribunale di Siena del 21.11.17.
In definitiva la ricerca dell’usurarietà di un finanziamento deve essere svolta all’atto della convenzione negoziale (Cass. Civ. Sez. UU. n. 24676/17) ed in base allo scenario economico previsto in contratto, considerando tutte le voci remunerative per la banca promesse in funzione del credito. Del resto esse costituiscono elementi strutturali del contratto, tanto che in assenza di esse il finanziatore non avrebbe negoziato (rectius finanziato ed erogato il credito al costo pattuito in sede di accordo negoziale.
Relativamente ai summenzionati punti da A. ad E. (“non omogeneità dei dati da raffrontare- ) giova evidenziare le recentissime pronunce della S.C.” Cass. N.26286 del 17.10.2019 (relativamente a detta sentenza pubblicata solo ieri rispetto alla redazione del presente articolo, lo scrivente ritiene di doverla approfondire, stante la recentissima pubblicazione, confrontandola con le precedenti pronunce anche in materia di CMS soglia = Cass. Civ. SS.UU. n.16303 del 20.06.2018 = poiché la n.26286 sembrerebbe avere analogie metodologiche con la 16303). Tali innovativi principi giuridico/matematico (CMS Soglia e Tasso di Mora Soglia) sono stati “coniati” per la prima volta dalla S.Corte al fine di rendere omogenei i parametri dal valutare ai fini del superamento del tasso soglia, poichè non inclusi nel TEGM, ma comunque rilevati separatamente dalla Banca d’Italia. Ovviamente tale impostazione collide con la precedente, seppure recente, giurisprudenza della S. Corte e di merito, che hanno ritenuto di raffrontare sic e sempliciter il tasso di mora al tasso soglia all’atto della stipula negoziale, sul presupposto che il tasso soglia è limite oggettivo ed invalicabile a cui deve sottostare il TEG del finanziamento ed i cui parametri (voci) sono indicati espressamente dal comma 4 dell’art.644 c.p. a prescindere dalla diversa nomenclatura attribuita dalla banca . Tali voci unitariamente costituiscono il costo dell’operazione e non possono essere frazionati per poi essere rapportati singolarmente al tasso soglia, perché cosi’ facendo si andrebbe ad eludere la norma penale. Tale impostazione è stata recepita anche e non solo, dall’Ordinanza interlocutoria della 1° Sez. Civ. n. 15188 del 09.05.2017, che ha ribadito fondamentali principi giuridici in tema di usura, quali: Ø le voci da includere nel calcolo del T.E.G. in base al principio della valenza primaria della L.108.96 e dell’art.644 c.p. sulle norme secondarie , quali le circolari e direttive della banca d’Italia; Ø il criterio della non omogeneità delle voci da raffrontare ai fini del computo del superamento del tasso soglia. Al riguardo la S.C. con tale ordinanza ha comunque confermato sia il principio della primarietà della fonte legislativa L.108/96 e la conseguente subordinazione ad essa delle circolari ed ordinanze della Banca d’Italia (quale fonte secondaria), in quanto rivolte esclusivamente agli intermediari finanziari, non trovando applicazione nei rapporti regolamentati tra i privati (banche e clienti), sia la non esplicitazione della regola della omogeneità dei dati in comparizione, atteso che la L.108/96 non indica tale principio. In altri termini la Suprema Corte ha confermato i principi già espressi in precedenza, e da ultimo con sentenza n. 8806 del 5 aprile 2017, ovvero il principio della “centralità sistematica della norma dell’art.644 c.p. in punto di definizione della fattispecie usuraria…” e la naturale fisiologica conseguenza della “onnicomprensività” delle voci remunerative per la banca collegate all’operazione creditizia, ad esclusione delle sole imposte e tasse - ex art.644 comma 4 c.p. Coerentemente con i principi espressi dalla Suprema Corte, cosi’ come copiosa giurisprudenza di merito, possiamo affermare che l’art. 644 c.p., così come novellato dalla L.108/96, costituisce una fattispecie autosufficiente, perché la norma penale descrive in modo compiuto il nucleo dell’incriminazione (commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese collegate all’erogazione del credito) senza alcun rinvio ad un ipotetico aggregato di costi stabilito dalla normazione secondaria (i Decreti Ministeriali) e tanto meno alle circolari della Banca d’Italia. In buona sostanza l’art. 2 della L. n. 108/1996 conferisce alla Banca d’Italia il solo compito di “fotografare” l’andamento dei tassi medi di mercato, praticati da banche e intermediari finanziari sottoposti a vigilanza (comma 1), distinti per classi omogenee di operazioni “tenuto conto della natura, dell’oggetto, dell’importo, della natura, dei rischi e delle garanzie (comma 2)”, spettando poi al Ministero la classificazione delle varie tipologie di operazioni e la rilevazione trimestrale dei T.E.G.M. relativi alle varie tipologie di operazioni (che, previa correzione “in ragione delle eventuali variazioni del tasso di sconto successive al trimestre di riferimento”, vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale). Si precisa infine che le predette pronunce della Cassazione in materia di usura e della sua rilevanza ai fini del superamento del tasso soglia, non sono sempre sovrapponibili, poiché sia nel merito che nel dispositivo , risultano essere dissimili. Nel primo caso (merito) alcune considerano la sola mora prevista contrattualmente, ovvero solamente promessa, altre ritengono valutare la sola mora in concreto; nell’uno o nell’altro caso anche le conseguenze civilistiche differiscono, tanto da applicare o il tasso legale in sostituzione della mora, rimanendo il tasso corrispettivo in essere, in altri casi la S.C. si è espressa sull’applicazione dell’art.1815 comma 2 c.c. , ovvero l’azzeramento dei tassi contrattuali , sia corrispettivi che di mora. Si ritiene comunque che tale ultima interpretazione sia maggiormente conforme al diritto vigente (sul punto e per maggiore approfondimento si rimanda all’articolo pubblicato in data 13.09.2019 dallo scrivente sul sito Andreani dal Titolo “ Usura e Tasso di mora: il punto della giurisprudenza”. Ma dopo questa ulteriore divagazione in diritto e in giurisprudenza (di cui si chiede “venia” e tuttavia i cultori della materia ben comprenderanno la difficoltà nel voler evidenziare principi normativi e giurisprudenziali in questo altalenante panoramico giuridico, caratterizzato da una totale incertezza del diritto, a discapito dei cittadini e degli stessi avvocati che nelle aule dei tribunali si raffrontano su tali tematiche e ponendosi su posizioni diametralmente opposte ed il cui risultato prescinde dalla conoscenza della materia, quanto piuttosto all’orientamento del Giudice o meglio ancora di quel Tribunale in cui è incardinato il giudizio. Tanto da considerare, sebbene in maniera vicendevole al mandato ricevuto, Piazze “ostili alcuni Tribunali di maggiori dimensioni territoriali), ritorniamo a commentare un ulteriore passo della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata , laddove alla pagina 4 così riporta “… E' evidente infatti che non ricorrono ragioni per escludere la sottoposizione ai limiti di usurarietà degli interessi moratori quando questi si sommino a quelli corrispettivi; così facendo si finirebbe per eludere il dettato della legge, scomponendo i vari costi del finanziamento e pretendendo di limitare ciascuno di essi entro il tasso-soglia senza considerarli nella loro globalità". … Conforme Tribunale di Padova con ordinanza 8-13 maggio 2014, Tribunale di Bari con sentenza 4659/2016; Corte di Appello di Roma con recentissima sentenza del 7.7.2016 n. 4323 … Ebbene, dalla giurisprudenza sopra richiamata appare chiaro l'orientamento giurisprudenziale e la applicazione concreta che deve essere verificata caso per caso nel contratto di mutuo ed il rapporto intercorso con l'istituto di credito anche in relazione all'art 117 testo unico legge bancaria. … E' chiaro che le sezioni unite hanno accertato la diretta dipendenza del superamento del tasso soglia con il tasso di mora. Il ragionamento è semplice e se si condivide che ogni elemento del contratto di mutuo è destinato ad essere sommato ai fini del superamento del detto limite dell'usura anche il tasso di mora deve essere necessariamente considerato come numerose sentenze di merito e di legittimità hanno statuito e le sezioni unite nel 2017”.
Orbene, dalla semplice lettura di quanto surriportato, sembrerebbe che il giudicante si associ alla teoria della sommatoria dei tassi corrispettivi con quelli moratori, unitamente a tutte le altre spese e commissioni preventivamente pattuite in sede negoziale. Diversamente, continua il giudicante (pag.4) “si finirebbe per eludere il dettato della legge, scomponendo i vari costi del finanziamento e pretendendo di limitare ciascuno di essi entro il tasso-soglia senza considerarli nella loro globalità..”. Invero, tale orientamento, già in passato è stato enunciato dalla giurisprudenza di merito, sebbene minoritaria, che ha affermato che la sommatoria dei tassi è ammissibile solamente nel caso in cui sia espressamente convenuto in contratto, ovvero che dalla volontà contrattuale emerga che il tasso , in caso di ritardato pagamento, non vada a sostituirsi al corrispettivo, ma si aggiunga ad esso (vedi Ordinanza Trib. di Chieti del 19.3.19 procedimento Rg.724/2017; Ordinanza Trib. di Chieti del 27.1.16 nella procedura 1922/17 R.G.A.C.C. ; Trib. Di Pesaro n.527 del 5.7.16.Trib. Di Siena del 17.4.2015; Ordinanza Collegio Trib. di Savona del 2.09.2015; Ordinanza Trib.di Sassari del settembre 2015). Sulla teoria della sommatoria dei tassi si è espressa recentissimamente la S. Corte con sentenza n. 17447 del 28 giugno 2019, che cosi’ riporta alla pagina 8 : “— non è stato confutato dalla ricorrente che i canoni non corrisposti fossero stati calcolati, a differenza di quanto statuito dalia sentenza gravata, attraverso il conteggio di interessi moratori sugli interessi scaduti, cioè sulla rata di canone, già precedentemente capitalizzata a titolo di interessi corrispettivi. In tal caso, ma solo in taf caso, sarebbe stato possibile lamentare che il tasso effettivamente applicato avesse superato il tasso soglia per essere stati i singoli canoni, già comprensivi degli interessi corrispettivi, maggiorati ad ogni scadenza degli interessi moratori (c.d. tesi dell’effettività; usura effettiva e a posteriori) (sono questi i casi cui la giurisprudenza di legittimità si riferisce quando ritiene che la questione dellraccertamento sub specie usurae non possa liquidarsi sbrigativamente escludendo che gli interessi moratori si sommino a quelli corrispettivi: Cass. 04/10/2017, n. 23912; Cass. 06/03/2017, n. 598; né argomenti in senso contrario possono trarsi dalla decisione n. 350 del 9/01/2013, con cui, aderendo ad un precedente orientamento, la Corte ha ribadito che, "ai fini dell'applicazione deil’art. 644 c.p., e dell’art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29: "il riferimento, contenuto ne! D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui ¡1 tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori").
Resta in conclusione , da monitorare l’applicazione che daranno i Tribunali di merito, relativamente ai principi raffigurati nella sentenza in commento del Tribunale di Torre Annunziata e soprattutto di quelli recentemente espressi dalla S.Corte (Cass. SS. UU. n. 16303 del 20.6.2018 “CMS Soglia” ; Cass. Civ.N.26286 del 17.10.2019 “ Tasso Mora Soglia”; Cass. Civ. n. 17447/19 che, se applicati, comporteranno per l’effetto il dilungamento della fase istruttoria, nelle azioni di accertamento dei saldi e ripetizione dell’indebito (a rapporti chiusi con saldo zero e/o a favore del correntista), poiché i quesiti posti dal giudicante al proprio ausiliario, saranno certamente contestati, seppure per ragioni inverse, dalle parti processuali che chiederanno l’integrazione dei quesiti in ordine al tasso di mora soglia ed alla CMS soglia, che faranno la differenza in ordine al superamento o meno del tasso soglia nelle diverse tipologie di finanziamenti, con l’auspicio di dispositivi uniformi su tutto il territorio nazionale e non diversificati in ragione dei vari Tribunali e delle diverse circoscrizioni territoriali.